Improcedibile il conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 63 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia gravato da un mero debito di vigilanza, e non da un debito di custodia, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, egli non è tenuto alla resa del conto giudiziale, poiché non ricorrono i presupposti normativi del giudizio di conto. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. La mera elencazione di beni iscritti in inventario, in uso agli uffici e non custoditi in deposito, non integra tale fattispecie. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione rendicontata da un funzionario di un Comune, per l’esercizio finanziario 2021, chiamato a rispondere come consegnatario di beni. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha ricostruito il quadro normativo in materia di consegnatari e ha sottoposto al Collegio una serie di criticità.
L’atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario comunale. Il relatore ha osservato che il conto include beni immobili e ad essi assimilati — immobili, strade, impianti di illuminazione, automezzi — estranei alla gestione di un magazzino. Ha quindi concluso che i beni indicati sono in uso agli uffici e richiedono un mero debito di vigilanza, non di custodia. La questione arriva al Collegio perché l’atto, privo dei requisiti minimi per individuare i beni custoditi, non sarebbe qualificabile come conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama poi l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La distinzione decisiva è tra le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
La Corte precisa il criterio quantitativo e qualitativo. Quando la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento. Solo in tal caso si configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative ordinarie restano esclusi dal conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nella fattispecie, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto. Il Collegio dichiara quindi improcedibile il giudizio di conto. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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