Il danno all’immagine non è automatico, serve prova della diffusione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 141 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il danno all’immagine della pubblica amministrazione non può considerarsi in re ipsa e costituisce sempre danno-conseguenza, che richiede una specifica allegazione e prova da parte del soggetto danneggiato, anche mediante presunzioni. L’azione risarcitoria ex art. 51, comma 7, c.g.c. presuppone l’accertamento, con sentenza penale passata in giudicato, di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l’esistenza di un rapporto di servizio con l’ente danneggiato, ma la condanna non è automatica: è onere della Procura dimostrare la diffusione della conoscenza del fatto illecito e che tale conoscenza abbia determinato effetti lesivi dell’immagine dell’ente in seno alla collettività. In assenza di tale prova, la domanda risarcitoria va rigettata, non potendo il risarcimento configurarsi come sanzione amministrativa accessoria ancorata alla sola condanna penale.
Il Fatto
La Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio un soggetto che, in qualità di amministratore di sostegno della madre, nominato dal Giudice Tutelare, era stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di peculato aggravato e continuato, per essersi appropriato della somma complessiva di € 34.075,00 mediante prelievi e pagamenti dal conto corrente dell’assistita, senza valide giustificazioni e senza far fronte alle necessità della stessa.
La Procura ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 68.000,00, quantificata applicando il criterio del c.d. “doppio delle utilità percepite”, per il danno all’immagine e al prestigio dell’amministrazione, evidenziando che l’amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e di organo ausiliario del Giudice Tutelare. Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione della Corte dei Conti, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l’amministratore di sostegno, dal momento del giuramento, diviene pubblico ufficiale e intrattiene un rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia, svolgendo un ruolo volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria.
Ha poi verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione per il danno all’immagine previste dall’art. 51, comma 7, c.g.c.: la commissione di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione e il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. Entrambe le condizioni sono state ritenute integrate, essendo il convenuto stato definitivamente condannato per peculato con sentenza del Tribunale di Pesaro.
Il thema decidendum si è tuttavia concentrato sulla prova del danno. Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale che, a partire dalle “sentenze gemelle” della Cassazione, ha qualificato il danno non patrimoniale come danno-conseguenza, che necessita di specifica allegazione e prova, anche presuntiva, non potendo mai considerarsi in re ipsa.
Nella fattispecie, come confermato dal Pubblico Ministero in udienza, non vi è stata alcuna concreta diffusione mediatica esterna della vicenda, né una significativa propalazione all’interno dell’Amministrazione giudiziaria. I mancati pagamenti delle rette della casa di riposo sono stati ritenuti meri inadempimenti contrattuali, non idonei a comprovare un’effettiva lesione dell’immagine del Ministero dinanzi alla collettività.
La Corte ha condiviso l’orientamento che esclude il pregiudizio ad intra per il privato che, per ragioni solidaristiche e di prossimità familiare, assuma un ruolo pubblicistico: il legame con la P.A. è di carattere meramente organizzatorio e la sua condotta non può ingenerare all’interno dell’Amministrazione un fenomeno di sfiducia tale da comprometterne il funzionamento. Diversamente opinando, il risarcimento si configurerebbe come mera sanzione amministrativa accessoria, in violazione del principio di stretta legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981. La domanda è stata pertanto rigettata, con declaratoria di nullità delle spese stante la contumacia del convenuto.
Nota della Redazione
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