Dehors nel centro storico, deroghe ammesse e nesso con il locale (TAR Sardegna n. 1129 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che disciplini l’installazione dei dehors non impone in termini perentori che l’occupazione del suolo pubblico avvenga in posizione frontale alla proiezione prospettica del pubblico esercizio, né che sia costituita da un unico poligono, quando la normativa locale ammetta deroghe per le peculiarità del centro storico. In presenza di un contesto urbanistico noto e conformato, la deroga non richiede motivazione rafforzata. L’erronea indicazione del numero civico del locale costituisce mero errore materiale, privo di rilievo quando il destinatario dell’autorizzazione sia comunque individuato con certezza. Il proprietario di un immobile a destinazione commerciale, privo di autorizzazione all’esercizio e non richiedente dello spazio, non è legittimato a intervenire nel procedimento, con conseguente insussistenza di una violazione dei diritti partecipativi.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un locale commerciale destinato alla ristorazione nel centro storico di un comune sardo, impugnava il provvedimento unico con cui il responsabile dello sportello unico aveva autorizzato un’impresa individuale concorrente alla realizzazione di un dehor temporaneo e amovibile di circa 17,90 mq, unitamente ai pareri endoprocedimentali, tra cui l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Deduceva la violazione del regolamento comunale sui dehors, l’assenza di nesso tra l’area occupata e il locale dell’autorizzata, l’illegittima deroga ai criteri dell’area frontistante e dell’unicità del poligono, il difetto di motivazione e la lesione delle proprie prerogative partecipative. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse, non essendo il ricorrente titolare di licenza di pubblico esercizio e risultando il suo locale chiuso da tempo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione processuale, respingendo il ricorso nel merito con la modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a. Il fulcro argomentativo è la lettura dell’art. 5 del regolamento comunale, che prevede l’assegnazione del suolo pubblico «di norma» in posizione frontale e «di norma» in unico poligono, ma ammette «limitate deroghe» in ragione della particolarità del centro storico.

Da tale formulazione il Tribunale ricava che i due criteri non hanno carattere perentorio. La stretta viabilità del centro storico, che non consente l’installazione frontale e impone dimensioni contenute, giustifica la collocazione su più poligoni. Trattandosi di contesto «ben noto», il giudice esclude la necessità di una motivazione rafforzata a sostegno della deroga, ritenendo così infondato il primo e il secondo motivo e, di riflesso, la censura sul difetto di motivazione.

Quanto all’indicazione del civico, il Tribunale la qualifica come mero errore materiale, irrilevante perché il locale è comunque individuato con certezza. Parimenti irrilevante è il riferimento alla «realizzazione di un dehor» al singolare, poiché la collocazione dei due poligoni risulta dalla relazione tecnica e dagli allegati, che formano parte integrante del provvedimento.

Il Collegio affronta infine la censura partecipativa sotto il profilo sostanziale, indipendentemente dall’eccezione di inammissibilità. Il ricorrente, proprietario di un immobile a destinazione commerciale, non è titolare di autorizzazione all’esercizio e non ha richiesto lo spazio destinato a dehor per pubblici esercizi; non poteva dunque ritenersi legittimato a intervenire nel procedimento. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *