Responsabilità erariale dei responsabili di servizio per mancata riscossione IMU (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 23 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, i responsabili di posizione organizzativa di un Comune, investiti di autonomia gestionale e di spesa ai sensi dell’art. 107 TUEL, rispondono a titolo di colpa grave quando, per sterile conflitto e omessa reciproca collaborazione, non predispongono i dati catastali indispensabili all’accertamento dell’IMU sulle aree divenute edificabili, cagionando la decadenza del Comune dall’azione di riscossione. Il dovere di collaborazione tra uffici non è derogato dalla rigida parcellizzazione delle competenze né dalla carenza di organico, che può rilevare solo sul piano del potere riduttivo. Il Sindaco, invece, non risponde per la mancata adozione di atti di gestione, non gravando su di lui specifici compiti di vigilanza, in forza del principio di separazione tra politica e amministrazione.

Il Fatto

Il Comune, con l’adozione del piano urbanistico nel 2011, avrebbe dovuto avviare dal 1° gennaio 2012 l’accertamento dell’IMU sulle aree divenute edificabili. Per l’omessa predisposizione dei necessari dati catastali, l’Ente decadde dall’azione di riscossione per le annualità 2012 e 2013. La Procura contabile convenne in giudizio il responsabile del servizio pianificazione del territorio, la responsabile del servizio tributi e il Sindaco pro-tempore, chiedendo la condanna al risarcimento di complessivi euro 436.421,28, con quote differenziate.

I convenuti eccepirono, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione e la parziale prescrizione per dedotta inefficacia dell’atto di costituzione in mora; nel merito, l’insussistenza degli elementi dell’illecito erariale, in particolare della colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità, ritenendo che l’articolo di stampa su cui si fondava l’indagine integrasse una notitia damni specifica e concreta ai sensi dell’art. 51 c.g.c., idonea a fondare l’attività istruttoria, secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 12/2011/QM. Le approfondite indagini non ne corroboravano il contenuto scarno, ma assolvevano a un doveroso accertamento dei fatti.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha ribadito il costante orientamento per cui l’atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. non richiede formule solenni, essendo sufficiente la manifestazione scritta della volontà di ottenere il soddisfacimento del diritto. Nel caso concreto l’atto aveva validamente interrotto il termine, con rigetto dell’eccezione.

Nel merito, la Corte ha distinto le posizioni. Il Sindaco non risponde: in base al principio di separazione tra politica e gestione, la funzione di sovrintendenza apicale si riferisce all’osservanza dell’indirizzo politico e non implica controllo sui singoli procedimenti, che spetta in via esclusiva ai responsabili ai sensi dell’art. 107, comma 6, TUEL. Non poteva impartire indirizzi su singole modalità gestionali, come l’esternalizzazione, né revocare l’incarico in assenza di valutazioni certificate dell’organismo competente. Ne è derivata l’assoluzione per assenza di colpa grave.

I due responsabili di servizio sono stati invece ritenuti responsabili. La rigidità con cui ciascuno si è arroccato sulle proprie competenze, rifiutando il dovere di fattiva collaborazione necessario a un procedimento richiedente l’apporto di più soggetti, ha integrato la colpa grave. L’indisponibilità degli strumenti informativi addotta dal responsabile del servizio tributi non regge, poiché egli disponeva della piattaforma catastale e di autonoma capacità di spesa per esternalizzare il servizio. L’attribuzione di obiettivi specifici non fa venir meno i doveri propri del servizio. La Corte ha quindi ripartito la responsabilità in misura eguale, al 50% per ciascuno.

Sul quantum, il Collegio, pur confermato il nesso causale, ha liquidato equitativamente il danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., riducendolo per tener conto dell’archiviazione delle posizioni di altri soggetti e della mancanza di colpa di uno dei convenuti. Ha poi esercitato il potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934, in ragione delle difficoltà strutturali e della carenza di personale, condannando ciascun responsabile al pagamento di euro 43.700,00, oltre interessi legali dalla data di deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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