Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 73 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario, ai fini della resa del conto giudiziale, è il soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli azionari e delle quote di partecipazione, non colui che ne ha la mera disponibilità materiale. Nei Comuni, in mancanza di delega a un dirigente, tale veste spetta al Sindaco quale organo di vertice che esercita i diritti del socio, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto è improcedibile quando è reso da un soggetto che non riveste la qualifica di agente contabile consegnatario.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale, relativo a titoli azionari detenuti per l’esercizio 2022 e reso alla Sezione dalla stessa società partecipata, ha rimesso al Collegio la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.
Nella specie il conto era stato reso dal direttore generale della società partecipata dal Comune. Il magistrato ha prospettato che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto titolare della disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, rilevando che il conto era stato reso da soggetto non qualificabile come consegnatario e quindi non legittimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione stessa dell’agente contabile. La giurisprudenza contabile ha precisato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va individuato in colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, e non in colui che ne ha la disponibilità materiale.
La Corte richiama l’orientamento che, con riferimento all’ente locale, individua nel Sindaco, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, l’agente contabile che assume la veste di consegnatario. La conclusione è ora confortata dalla previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.
La ragione è ricostruttiva della stessa funzione: il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione, non di mera detenzione. Egli rappresenta l’ente alle riunioni sociali ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, donde l’esigenza che il conto rechi non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza, il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, permanendo per essi la medesima esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame era stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, con la precisazione che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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