Difetto di interesse a ricorrere per trattamento pensionistico più favorevole (Corte dei Conti Sez. I App. n. 163 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di interesse a ricorrere va dichiarato d’ufficio quando risulti dagli atti che l’INPS abbia già riconosciuto al pensionato un trattamento previdenziale di maggior favore rispetto a quello domandato in giudizio. L’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite nn. 1 e 12 del 2021, opera sul trattamento liquidato col sistema misto e non su quello interamente retributivo. Il giudice che accolga la domanda sul falso presupposto dell’appartenenza al sistema misto, senza rilevare l’errore, incorre in un vizio che l’appello deve correggere integralmente.
Il Fatto
Un ex militare, cessato dal servizio nel 2016 con un’anzianità al 31.12.1995 di diciannove anni e nove mesi, ha chiesto in prime cure la rivalutazione contributiva ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, secondo l’interpretazione delle Sezioni Riunite nn. 1 e 12 del 2021. La Sezione regionale, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, ha accolto la domanda riconoscendo il diritto.
L’INPS ha proposto appello deducendo l’error in iudicando nell’applicazione dell’art. 54 e dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995. L’appellato si è costituito con memoria di mero stile, rimettendosi alla decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
L’appello è fondato. Il primo giudice ha manifestamente errato perché, dalla semplice lettura del provvedimento impugnato in prime cure dal pensionato, emergeva il possesso in capo al medesimo di un’anzianità di servizio superiore ai diciotto anni al 31.12.1995.
Tale circostanza imponeva di dichiarare il difetto di interesse a ricorrere. L’INPS aveva infatti erogato un trattamento previdenziale di maggior favore, o comunque di ugual favore, rispetto a quello domandato in giudizio, in ragione dell’applicazione dei più favorevoli parametri di computo della base pensionabile col sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, e non col sistema misto ex art. 1, comma 12 della stessa legge.
La Sezione territoriale ha invece accolto la domanda sul falso presupposto che il pensionato rientrasse nell’ambito della pensione liquidata col metodo misto. La Corte richiama sul punto, in termini analoghi, C. conti, Sez. I App., nn. 477/2023 e 513/2022. Ne discende l’integrale riforma della sentenza appellata, con annullamento della medesima.
Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione del doppio grado. Per il primo grado opera l’art. 186, primo comma, c.g.c.; per il secondo l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 31, ultimo comma, c.g.c., come manipolato dal giudice delle leggi con C. cost. n. 77/2018. La norma è ritenuta applicabile anche ai giudizi pensionistici per identità di ratio, richiamando C. cost. n. 41/2020. Il gravame è stato determinato da errore del giudice agevolato dalla difesa inconferente dell’INPS in primo grado, che aveva depositato una memoria stereotipata riguardante il diverso caso della pensione col sistema misto: circostanza integrativa delle gravi ragioni di cui alla norma processuale.
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Nota della Redazione
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