Nessuna responsabilità erariale per opposizione a decreto ingiuntivo e scelte tecniche (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 4 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale derivante da soccombenza in giudizio, la decisione di proporre opposizione a decreto ingiuntivo non integra, di per sé, il presupposto della colpa grave, dovendo il giudizio essere formulato ex ante e non ex post, alla luce delle informazioni e degli elementi tecnici disponibili al momento della scelta. La parziale fondatezza delle ragioni dell’ente, come accertata dal giudice civile, esclude l’antigiuridicità della condotta e l’irrazionalità della scelta amministrativa. Il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per danno indiretto coincide con la data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Il concorso causale del terzo, ove costituisca fattore di grave perturbazione della corretta dinamica contrattuale, esclude in radice la colpa.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio i funzionari a vario titolo responsabili del servizio finanze e tributi di un ente locale e i componenti della Giunta comunale, chiedendone la condanna al pagamento complessivo di euro 64.262,21 per le spese sostenute dall’ente a seguito della soccombenza in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La vicenda traeva origine da una convenzione stipulata nel 2003 con un professionista per l’accertamento e la liquidazione di tributi locali. Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nel 2013, opposto dall’ente, e il giudizio civile si era concluso con il parziale riconoscimento delle ragioni del Comune, con riduzione di 10.000 euro della pretesa. Il pubblico ministero contestava ai convenuti di avere gestito il rapporto con richieste dilatorie e di avere deciso l’opposizione con motivazione insufficiente.

La Motivazione della Corte

Il collegio disattendeva anzitutto l’eccezione di prescrizione. I convenuti ancoravano il decorso del termine al deposito o al passaggio in giudicato della sentenza civile, ma la Corte, richiamando l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 14/2011/QM, individuava il dies a quo nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. In particolare, per la convenuta che aveva eccepito la prescrizione solo in via generica nelle conclusioni, la eccezione risultava inammissibile.

Nel merito, la domanda era infondata. Quanto ai componenti della Giunta, la Corte riteneva che il giudice civile avesse accolto parte delle ragioni comunali, riducendo la pretesa di 10.000 euro che, in difetto di opposizione, sarebbero stati indebitamente erogati. Le relazioni tecniche dei funzionari, tutt’altro che approssimative, avevano supportato la decisione politica. Il sindacato del giudice contabile non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento in sé, ma i suoi effetti giuridico-contabili.

Quanto ai funzionari, l’assunto accusatorio di condotte dilatorie era smentito dal carteggio. Il professionista era stato scarsamente sollecito negli adempimenti e nelle interlocuzioni. Emergeva una dichiarazione di incompatibilità rispetto a 64 giudizi pendenti, formulata solo due anni dopo la stipula della convenzione, e il mancato inserimento nel decreto ingiuntivo delle pretese afferenti al contenzioso. Tali circostanze dimostravano l’inadempimento del professionista e l’assenza di colpa grave nella decisione di negare il pagamento.

La Corte rilevava inoltre profili di non condivisibilità nella commisurazione del danno operata nel giudizio civile, poiché il computo degli interessi includeva un periodo in cui non era certo che l’obbligazione fosse scaduta. Il concorso causale del professionista, per il mancato ottemperamento degli obblighi informativi, costituendo fattore di grave perturbazione della dinamica contrattuale, escludeva in radice la colpa. La domanda era pertanto respinta nei confronti di tutti i convenuti, con condanna dell’ente alle spese legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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