Conto giudiziale dei titoli azionari, legittimato il detentore della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 96 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, tale veste spetta al sindaco o al suo delegato, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve quindi essere reso dal soggetto che svolge attività di gestione e non di mera detenzione, con la conseguenza che il conto reso da chi non riveste tale qualifica è improcedibile. L’obbligo di resa non viene meno per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Il Fatto
Un magistrato designato all’esame di un conto giudiziale, relativo a titoli azionari per l’esercizio 2022 e reso alla Sezione dalla stessa società partecipata, ha rimesso al Collegio la valutazione preliminare sulla procedibilità del giudizio. Il conto risultava reso dal direttore generale della società partecipata da un Comune.
Il magistrato ha segnalato l’esistenza di un orientamento contabile più recente, secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendosi qualificare il soggetto che ha reso il conto come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda l’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale relativo a titoli azionari. La Sezione richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione è individuato in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, e non in chi ne ha la semplice disponibilità materiale.
Il Collegio richiama sul punto un articolato gruppo di precedenti: sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017. Ne deriva che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione.
Quanto agli enti locali, la Corte ribadisce che, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La conclusione trova conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che riserva al sindaco, al presidente o a un loro delegato l’esercizio dei diritti di socio.
Da tale qualificazione discende il contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. La Sezione precisa inoltre che l’obbligo riguarda anche i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sui poteri di gestione.
Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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