Perequazione pensioni, legittimo il raffreddamento per gli assegni elevati (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 64 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo elevato, disposto dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 con modulazione percentuale proporzionata all’ammontare dell’assegno, non viola gli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 Cost. Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei coefficienti perequativi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona. La misura persegue una finalità endoprevidenziale, destinando il risparmio al circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione tributaria. Non ricorre alcuna paralisi del meccanismo perequativo, risolvendosi la norma in un mero raffreddamento con indici graduali. Le censure di matrice eurounitaria, ove generiche e non allegate, sono inammissibili o manifestamente infondate.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato a riposo con un trattamento pensionistico lordo di oltre ventimila euro per un periodo di quattro mesi, ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione della pensione rivalutata senza il blocco imposto dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme non erogate a partire da gennaio 2023.
A sostegno della pretesa il ricorrente ha prospettato plurimi profili di illegittimità costituzionale della norma, qualificandola come prelievo di natura tributaria incidente sul valore reale del reddito pensionistico, in contrasto con gli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117 Cost. L’INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dell’atto introduttivo e, nel merito, l’infondatezza delle censure, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità e nullità del ricorso. L’atto introduttivo, nonostante l’esposizione succinta, consente di determinare i fatti salienti della pretesa, anche con l’ausilio della documentazione allegata, dalla quale emerge l’appartenenza del ricorrente a una delle fasce di più elevato trattamento pensionistico e la sussistenza dei presupposti della giurisdizione contabile.
È respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Poiché la domanda ha come presupposto l’illegittimità costituzionale della norma ostativa al riconoscimento del diritto vantato, il Ministero non può considerarsi estraneo alla controversia.
Nel merito il ricorso è rigettato. La Corte ricostruisce l’istituto della perequazione automatica attraverso la giurisprudenza costituzionale: se da un lato il meccanismo garantisce il criterio di adeguatezza dell’art. 38 Cost. e il principio di sufficienza della retribuzione differita, dall’altro i principi costituzionali non impongono la rivalutazione integrale per tutti i lavoratori in quiescenza. Il legislatore conserva ampio margine nella quantificazione dei coefficienti, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona, secondo le coordinate fissate da Corte cost. n. 316/2010 e Corte cost. n. 234/2020.
Il ricorrente, titolare di un trattamento pari a circa dieci volte il minimo INPS, rientra in una delle ultime fasce previste dalla norma. La disciplina differenziata dei coefficienti in base all’importo delle pensioni persegue un progetto di eguaglianza sostanziale conforme all’art. 3, secondo comma, Cost., come affermato da Corte cost. n. 70/2015. La quota perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta è ridotta ma non meramente simbolica, e dunque rispettosa dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Solo il blocco integrale della perequazione può generare profili di irragionevolezza.
La norma supera anche il vaglio del cd. dato economico-finanziario. La relazione al disegno di legge di bilancio illustra misure di accesso anticipato al pensionamento e di sostegno sociale coperte anche mediante la modulazione della perequazione, con finalità endoprevidenziale. Il prelievo è devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale e si inquadra tra le prestazioni patrimoniali imposte per legge ex art. 23 Cost., sottraendosi al principio di universalità dell’imposizione tributaria. Non sussiste alcuna paralisi del meccanismo, poiché il precedente intervento del 2019 è risultato inoperante per il tasso di inflazione prossimo allo zero, e la norma esclude dalla riduzione le pensioni fino a quattro volte il minimo. Le censure di matrice eurounitaria sono generiche e prive di allegazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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