Incarichi dirigenziali ad interim e riduzione del tetto al trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 117 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di spesa per il trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019, si riduce, in caso di cessazione dal servizio di dipendenti con incarichi dirigenziali, al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi ad interim conferiti per la copertura di uffici temporaneamente privi di titolare. Al momento della successiva copertura della posizione vacante, l’adeguamento in aumento del tetto va effettuato tenendo conto della minor riduzione operata in precedenza, quindi anche in tal caso al netto della medesima quota. Il principio si pone in continuità con l’interpretazione resa dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 in relazione al previgente tetto di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010.
Il Fatto
Il Comune di Jesi ha formulato istanza di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, chiedendo se la quota del fondo dirigenti destinata a compensare, a titolo di retribuzione di risultato, gli incarichi ad interim su posizioni dirigenziali vacanti possa essere considerata in deroga al tetto sul trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
L’Ente richiamava la tesi già sostenuta dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011, adottata con riferimento al previgente tetto di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, secondo cui le risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di reggenza su uffici temporaneamente privi di titolare non andavano scomputate in sede di riduzione del limite. A fronte della cessazione di un dirigente, la remunerazione dell’incarico ad interim, correlata a funzioni non soppresse ma temporaneamente esercitate da altro dirigente, avrebbe dovuto essere esclusa dal meccanismo riduttivo anche in base al vigente quadro normativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta, riscontrando la sussistenza dei requisiti soggettivi, in quanto l’istanza è stata formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente e trasmessa tramite il CAL, e oggettivi, trattandosi di quesito generale e astratto inerente alla gestione della spesa per il personale, materia riconducibile alla contabilità pubblica.
Nel merito, la Corte ha ricordato che l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 pone un principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio, stabilendo che l’ammontare complessivo delle risorse non può superare l’importo determinato per l’anno 2016. Si tratta di norma cogente e di stretta interpretazione, il cui valore soglia è modulato dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019, che prevede un adeguamento in aumento o in diminuzione del tetto per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
In via generale, ha precisato il Collegio, soggiacciono al limite tutte le risorse destinate al trattamento accessorio, indipendentemente dalla loro origine e dalla natura della componente finanziata, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge o individuate dalla prassi interpretativa e dalla giurisprudenza contabile.
Tuttavia, nel caso degli incarichi ad interim, la Sezione ha ravvisato una pluralità di ragioni per un’interpretazione che assicuri compatibilità tra il rispetto del tetto e il pagamento degli emolumenti. In primo luogo, ha valorizzato la sostanziale continuità teleologica dei tetti al trattamento accessorio succedutisi nel tempo, affermata dalla giurisprudenza contabile, in forza della quale gli indirizzi formatisi in relazione al previgente vincolo di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 trovano applicazione anche al nuovo limite, nei limiti delle differenze tra le discipline. La circolare n. 12/2011 disponeva che, con riferimento alla dirigenza, la riduzione del fondo andasse effettuata al netto delle somme destinate alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato ragioni di natura sistematica, evidenziando come la contrattazione collettiva imponga all’Ente un vero e proprio obbligo di remunerare lo svolgimento dell’incarico ad interim. L’art. 40 del CCNL Funzioni Locali del 16 luglio 2024 attribuisce, a titolo di retribuzione di risultato, un importo compreso tra il 15% e il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale scoperta, lasciando all’amministrazione solo una discrezionalità in ordine alla quantificazione. Diversamente opinando, l’Ente rischierebbe di non poter corrispondere al dipendente la quota del trattamento accessorio imposta dalle clausole contrattuali.
In definitiva, la Sezione ha chiarito che non si verte in un’ipotesi di deroga al tetto, ma di operare a monte, in sede di adeguamento del limite ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, una riduzione che tenga conto delle risorse da destinare alla remunerazione dell’incarico ad interim. L’operazione deve assicurare la sostanziale neutralità della misura, sicché al momento della successiva copertura della posizione, l’adeguamento in aumento del tetto andrà effettuato al netto della quota già considerata in riduzione.
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Nota della Redazione
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