Erronea indicazione iniziale irrilevante se la partecipazione è documentata nel conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 57 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il parametro di valutazione è l’idoneità del conto, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile dell’agente, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.. L’erronea indicazione della consistenza iniziale di una partecipazione societaria non determina di per sé irregolarità del conto quando la documentazione acquisita in giudizio dimostra che il bene era già nella disponibilità dell’ente all’inizio dell’esercizio. La discrasia tra prospetti del conto e nota informativa dell’ente si risolve con la verifica documentale, che prevale sulla formulazione letterale della nota. Accertata la regolarità del conto e l’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, il Collegio approva il conto e discarica l’agente contabile, senza pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del consegnatario di azioni di un Comune per l’esercizio 2018. Il Giudice designato, con relazione ex art. 145 c.g.c., ha chiesto il discarico dell’agente contabile, non ravvisando irregolarità meritevoli di deferimento al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha reso parere negativo ex art. 146, comma 2, c.g.c., rilevando che il conto rettificato indicava una partecipazione in un G.A.L. con consistenza e valore al 1° gennaio 2018, mentre una nota dell’ente del 27 settembre 2022 riferiva l’acquisizione della partecipazione solo nel corso dell’esercizio 2018. Da qui la restituzione della relazione alla Sezione e la fissazione dell’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum è la regolarità del conto giudiziale. Il Collegio richiama il consolidato orientamento contabile, espresso dalle Sez. Emilia-Romagna n. 171/2022, Sez. Veneto n. 230/2022 e Sez. Calabria n. 155/2022, secondo cui il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione.
La vicenda origina dalla ricompilazione del conto, che registrava la partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato Astigiano con consistenza 0,076 e valore di euro 33,43 al 1° gennaio 2018. La nota comunale del 27 settembre 2022 sembrava confermare l’acquisizione solo nel 2018, rendendo incontrovertibile che quantità e valore iniziali dovessero essere pari a zero.
L’agente contabile ha però prodotto, tramite il difensore, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 marzo 2015, pubblicata il 22 aprile 2015, con cui l’ente aveva disposto l’adesione al G.A.L. con impegno della quota societaria, e il successivo versamento, documentato dal libro dei soci. Su questa base anche il Pubblico Ministero, con memoria del 3 aprile 2024, ha concluso per la regolarità del conto.
Il Collegio ritiene che la formulazione letterale della nota comunale, laddove indica che “nel 2018 e nel 2019 si è aggiunta” la partecipazione, non testimoniasse l’acquisizione di una nuova partecipazione nel 2018, ma solo l’inclusione della stessa nel conto di quell’esercizio, essendo l’acquisizione risalente al 2015. Le incongruenze precedentemente rilevate devono quindi intendersi superate.
Sussistono pertanto le condizioni per l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile. Rilevato il difetto di ammanchi e di profili di responsabilità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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