Danno erariale da sviamento del contributo pubblico anche a carico dell’amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 55 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato che, disponendo della somma in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustri lo scopo perseguito dall’amministrazione. Il percettore del finanziamento risponde pertanto davanti alla Corte dei conti quando distoglie le risorse dalle finalità cui erano preordinate. Qualora il fruitore dei fondi pubblici sia una società, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Il parametro è la provenienza pubblica delle risorse e il dovere di assicurarne l’utilizzo per i fini destinati.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società e il suo amministratore unico chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore della società finanziaria regionale per euro 78.461,76. La pretesa si fondava sull’indebita percezione di un contributo a fondo perduto concesso a valere su un programma operativo regionale finanziato con fondi europei.

Dopo l’erogazione di un acconto pari al 50% del contributo, la società finanziaria, esaminata la rendicontazione finale, ha rilevato che alcune spese non erano ammesse a contribuzione ai sensi dell’art. 6 del bando, che fissa per ogni tipologia di costo i limiti percentuali di ammissibilità rispetto al totale dei costi del progetto. Ha quindi disposto la revoca parziale per la differenza tra l’importo erogato e quello spettante. I convenuti non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’orientamento consolidato della Suprema Corte, da ultimo Cass. sez. unite 07/01/2020, n. 111, secondo cui tra l’amministrazione erogatrice e il percettore del contributo sorge un rapporto di servizio quando questi disponga della somma in modo difforme dal programma o crei i presupposti per l’illegittima percezione, frustrando lo scopo pubblico. La giurisdizione contabile si fonda sulla provenienza pubblica dei fondi e sul dovere di chi li amministra di garantirne la destinazione.

Sul piano oggettivo, la Corte rileva che il bando classificava analiticamente le voci di costo, individuando per ciascuna la percentuale massima di riconoscibilità sul totale del progetto. La rendicontazione finale ha fatto emergere una spesa complessiva inferiore al previsto, con la conseguenza che la società finanziaria ha riparametrato le percentuali di ammissibilità al totale rendicontato: la spesa di personale, ammissibile entro il 50%, è stata proporzionalmente ridotta. Su questa base è stata adottata la revoca parziale ai sensi dell’art. 16, lettera h), del bando.

Il contributo percepito in eccesso non integra soltanto un indebito civilistico, ma configura uno sviamento delle risorse pubbliche, che costituisce l’essenza del danno azionato. Quanto ai soggetti responsabili, la Corte estende la responsabilità anche ai soci persone fisiche che abbiano materialmente contribuito alla distrazione: nella specie rispondono sia la società beneficiaria sia l’amministratore firmatario della domanda di finanziamento.

Sull’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo, essendo pacifica la consapevolezza di non aver rispettato i requisiti di spesa del bando e di aver presentato una rendicontazione non idonea a giustificare l’acconto percepito. I convenuti sono pertanto condannati in solido al pagamento della somma indicata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese di giudizio in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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