Pensione privilegiata militare: domanda anteriore alla cessazione e soccorso procedimentale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 11 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata presentata dal dipendente prima della cessazione dal servizio è tempestiva e non deve essere reiterata dopo il collocamento a riposo. Il diritto al trattamento di privilegio sorge con la cessazione dal servizio, ma il requisito sanitario deve sussistere mentre l’interessato è ancora in servizio e va accertato anche in via retrospettiva alla data della cessazione. Non è necessario che la cessazione derivi da dispensa per motivi di salute: è sufficiente che l’infermità sia stata contratta a causa del servizio e determini la permanente inidoneità. L’INPS che non segnala al richiedente la necessità del canale telematico viola gli obblighi di correttezza e buona fede e l’istituto del soccorso procedimentale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, con la conseguenza che la domanda cartacea o il sollecito via PEC conservano efficacia.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Marina Militare in congedo dal 1° aprile 2017, ha convenuto l’INPS davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata in relazione a due patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato di verifica: un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale e i postumi di un trauma distorsivo della caviglia sinistra.

L’Istituto ha resistito sostenendo che la domanda amministrativa era stata presentata il 23 febbraio 2017, quindi prima della cessazione dal servizio, e che solo con quest’ultima sorge il diritto al trattamento di privilegio. Ha inoltre eccepito che il sollecito inoltrato a mezzo PEC nel settembre 2021 non era idoneo ad avviare il procedimento, dovendo le istanze essere presentate attraverso l’apposita procedura telematica. La questione centrale è dunque se la domanda anteriore al collocamento a riposo possa validamente fondare la pretesa.

La Motivazione della Corte

Il giudice chiarisce in via preliminare che il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria: non è diretto all’annullamento degli atti dell’Amministrazione, ma si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa all’an e al quantum della prestazione. Il thema decidendum riguarda quindi la possibilità di presentare la richiesta di pensione privilegiata prima del collocamento a riposo per limiti di età.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, ancorché il diritto al trattamento sorga con la cessazione dal servizio, il dipendente statale ha la facoltà di provocare prima di quel momento l’emanazione del provvedimento, adducendo l’infermità invalidante di origine lavorativa, senza obbligo di reiterare l’istanza ai fini della liquidazione (C. conti, Sez. IV, 19 giugno 1984, n. 65312). L’art. 67 del t.u. subordina il diritto dei militari al solo requisito che le lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili alla Tabella A e non siano suscettibili di miglioramento.

Il requisito sanitario deve sussistere mentre l’interessato è in servizio, ma non è richiesta una cessazione per dispensa: è sufficiente che l’infermità sia stata contratta a causa del servizio e determini, anche con giudizio retrospettivo, la permanente inidoneità alla data della cessazione. Ben può accadere, osserva la Corte, che un soggetto portatore di malattia invalidante continui a lavorare fino al limite di età.

Nel caso concreto, la domanda di febbraio 2017, coeva alla richiesta di collocamento a riposo disposto appena un mese dopo, è tempestiva: manca una norma che fissi a un momento successivo la presentazione dell’istanza, mentre l’art. 191 del T.U. sanziona solo le domande presentate con ritardo superiore a due anni dalla maturazione del diritto (Corte dei conti, sez. Lazio, sentenza n. 163/2005).

Quanto al sollecito del settembre 2021, la Corte ritiene che l’INPS non possa eccepire il mancato uso del canale telematico in assenza di alcuna comunicazione di regolarizzazione: l’Istituto ha disatteso l’obbligo autoimposto di segnalazione, violando i principi di correttezza e buona fede e il soccorso procedimentale (art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990; in termini, le sentenze di Sezione n. 346/2022 e n. 473/2023). La determinazione negativa del 24 agosto 2023 è stata adottata solo dopo l’introduzione del giudizio. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento della pensione di privilegio dalla cessazione dal servizio, liquidazione degli arretrati e accessori, compensazione integrale delle spese di lite per l’assoluta novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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