Discarico del conto del cassiere sanitario e verifica di rispondenza alla Corte (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 31 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato sulla base dell’accertata rispondenza del conto, per forma e contenuto, alle indicazioni di redazione già fornite dalla Sezione con pregresse sentenze-ordinanze. Il giudice del conto non è tenuto a sottoporre il rendiconto a una specifica revisione quando tale verifica non sia più prevista dal decreto presidenziale che disciplina l’attività istruttoria e le esigue risorse disponibili siano destinate ad altre figure di agenti contabili. Il conto, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c., deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile; accertata tale idoneità, non sussistono condizioni ostative al discarico.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto reso dal cassiere di un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2013. Il conto era stato iscritto al registro di segreteria e rimesso al Collegio dal magistrato designato con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c..
Nella relazione il giudice designato aveva proposto il discarico, rilevando che i conti dei cassieri ed economi dei diversi comprensori sanitari erano già stati oggetto di pregresse sentenze-ordinanze della Sezione, che avevano dettato indicazioni sulla corretta predisposizione e presentazione. L’attività di revisione successivamente svolta aveva costantemente riscontrato la rispondenza dei conti a tali indicazioni, con conseguenti proposte di discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro dell’attività istruttoria sulla base del decreto presidenziale adottato per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 145, comma 2, c.g.c.. Da tale decreto non risulta più indicata la verifica di rispondenza dei conti alle indicazioni già impartite con le precedenti sentenze-ordinanze.
Il giudice designato ha evidenziato come la prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili renda difficilmente compatibile con le esigue risorse disponibili la prosecuzione di un’analitica verifica di rispondenza. La limitatezza delle risorse impone dunque una selezione degli ambiti di controllo.
Su questa base, il relatore ha ritenuto che non si rinvengano plausibili ragioni per non reputare che la già accertata rispondenza alle indicazioni connoti anche il conto in esame, sì che non appariva necessario sottoporlo a specifica revisione al fine di pronunciare il discarico.
Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore. Il Collegio ha quindi ritenuto condivisibile la prospettazione del giudice designato e ha affermato che non sussistono condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto.
La decisione si fonda sul criterio di idoneità del conto fissato dall’art. 140, comma 2, c.g.c., che richiede un rendiconto atto a rappresentare i risultati della gestione contabile. Accertata tale idoneità e non emergendo profili ostativi, la Corte ha disposto il discarico dell’agente contabile, con pronuncia di nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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