Incrementi CCNL non pensionabili per gli scaglioni maturati dopo la cessazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 463 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento di quiescenza confluiscono soltanto gli incrementi retributivi contrattuali che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio, alle scadenze previste dallo scaglionamento contrattuale. Gli aumenti previsti dal CCNL che vengono a maturazione dopo il collocamento a riposo non estendono la base pensionabile, poiché il relativo diritto non è sorto in concreto per difetto della condizione della permanenza in servizio alla data di maturazione. L’art. 40, comma 3, del CCNL Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, nel riferirsi ai benefici maturati nel periodo di vigenza contrattuale “alle scadenze e negli importi” richiamati, non deroga al principio generale della non automatica estensione ai pensionati dei miglioramenti stipendiali del personale in servizio. Ne consegue che i benefici contrattuali e la perequazione automatica delle pensioni non sono cumulabili.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e in quiescenza dal 31.8.2016 con pensione anticipata decorrente dall’1.9.2016, lamentava l’erroneo adeguamento del proprio trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali introdotti dal CCNL Area Istruzione e Ricerca (dirigenti scolastici e AFAM) sottoscritto l’8 luglio 2019 per il triennio 1.1.2016-31.12.2018.
A seguito di diffide del novembre 2020, l’INPS aveva operato una riliquidazione peggiorativa per effetto dell’applicazione di una formula di calcolo asseritamente erronea. La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per il riconoscimento dell’esatto adeguamento della pensione ai benefici contrattuali, con decorrenza 1.9.2016, e la condanna dell’Ente alle differenze economiche, rivalutazione e interessi. L’INPS si costituiva sostenendo la correttezza delle operazioni contabili.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha riconosciuto l’adeguamento della pensione per la durata del CCNL fino alla data del pensionamento, ma non per il periodo successivo. La giurisprudenza contabile richiamata — SS.RR. n. 17/QM del 1999, Sez. II n. 1370 del 2016, Sez. giur. Campania n. 391 del 2024 — ha enunciato il principio secondo cui nel calcolo della pensione si tiene conto solo dei miglioramenti economici relativi ai singoli scaglioni già percepiti alla data di cessazione dal servizio.
La Corte ha precisato che il legislatore esclude che variazioni retributive successive al collocamento in pensione incidano sulla base pensionabile, salvo espressa disposizione derogatoria. Confluiscono quindi nel calcolo soltanto gli elementi retributivi acquisiti in costanza di servizio, non quelli maturati successivamente, che riguardano solo chi in quel momento è ancora in servizio. Il diritto all’intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non sorge in concreto per non essersi verificata la condizione della permanenza in servizio alla data di maturazione dell’aumento.
Il principio trova conferma nell’art. 39 del CCNL, che prevede lo scaglionamento delle rideterminazioni dello stipendio tabellare, e nell’art. 40, comma 3, ove l’espressione “integralmente” si riferisce alla somma dei benefici dei commi 1 e 2, non già all’estensione dei benefici futuri a chi era cessato prima. La Corte richiama inoltre l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la base pensionabile all’ultimo stipendio percepito, escludendo raffronti con la posizione del personale in servizio o cessato in epoca diversa.
Quanto al rapporto con la perequazione, i benefici contrattuali e il meccanismo della perequazione automatica mirano al medesimo risultato e non sono cumulabili: ammetterne il cumulo condurrebbe a una duplicazione incompatibile e a un trattamento superiore a quello del personale rimasto in servizio. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto, con riconoscimento dei soli incrementi maturati fino al 31.8.2016, e le spese compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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