Resa del conto giudiziale e insussistenza del debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 441 del 21.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di una struttura sanitaria pubblica è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando la sua posizione integri un debito di custodia, che presuppone il maneggio di denaro o la gestione di cassa o di magazzino, ossia operazioni di carico e scarico dei beni. In difetto di tali elementi, la posizione del soggetto va qualificata come agente amministrativo per debito di vigilanza, con esclusione dell’obbligo di resa del conto giudiziale e conseguente improcedibilità del giudizio di conto. La mera elencazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, prive di movimentazione, non configura la gestione tipica del consegnatario obbligato al rendiconto.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione del Magistrato designato, che ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto relativo alla gestione di beni dell’Azienda Ospedaliera per l’esercizio finanziario 2021. Il conto era stato redatto su documento simile al Modello 24 del consegnatario, con l’elencazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali dell’Ente.

Il Magistrato ha rilevato l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto per i beni immobili e per i beni mobili senza obbligo di custodia, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità; in subordine ha eccepito l’irregolarità del conto, privo del numero di inventario e del valore dei beni. La difesa della struttura sanitaria ha sostenuto l’assenza di una gestione di magazzino, con conseguente insussistenza di un debito di custodia, e ha depositato l’approvazione di un nuovo conto in sostituzione del precedente. Anche la Procura regionale ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per l’irregolarità. La difesa del consegnatario ha aderito alla tesi della insussistenza dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione della sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di una struttura ospedaliera, in ordine a beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali. Il punto di partenza normativo è l’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui sono tenuti al rendiconto gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio, con esclusione dei beni immobili.

Il Collegio distingue tra agenti contabili per debito di custodia e agenti amministrativi per debito di vigilanza. Solo i primi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i secondi sono esclusi da tale obbligo e sono tenuti alla definizione del conto amministrativo. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino, con la conseguente esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione contabile.

Il debito di vigilanza, invece, riguarda il soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori o che gestisce le scorte operative assegnate all’ufficio. La Corte richiama il criterio distintivo consolidato: l’obbligo di custodia ricorre quando i beni si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto alla loro conservazione; l’obbligo di vigilanza, quando i beni inventariati sono messi in uso mediante consegna agli utilizzatori per lo svolgimento dell’attività di servizio.

Quanto ai beni immobili, la Sezione esclude parimenti i caratteri tipici del debito di custodia, atteso che il concetto stesso presuppone presa in carico e scarico dei beni, incompatibili con la gestione immobiliare; il conto eventualmente reso è di natura amministrativa e non giudiziale. Nel caso concreto, il Collegio rileva che il conto ricomprende le voci delle immobilizzazioni patrimoniali e che dalla documentazione non emerge alcuna sostanziale gestione di deposito o magazzino né operazioni di carico e scarico. Ne consegue che il convenuto, limitatamente ai beni inseriti nel conto, è qualificabile come agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio. Stante la pronuncia in rito, la Sezione non provvede sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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