Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario di beni assegnati all’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 445 del 23.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili inventariati e assegnati all’ufficio destinatario non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Egli è qualificabile come agente amministrativo per debito di vigilanza, con obbligo di definizione del conto amministrativo tramite le scritture dell’ente, e non come agente contabile per debito di custodia. Parimenti non sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale per la gestione di beni immobili, incompatibile con il concetto di custodia, dovendosi eventualmente redigere un conto di natura amministrativa. Analoga conclusione vale per volumi e riviste di biblioteca, considerati immobili agli effetti della compilazione degli inventari. La presentazione di un unico conto riferito alla gestione svolta in corso d’anno da più agenti succedutisi costituisce irregolarità.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di beni di un Dipartimento universitario per l’esercizio finanziario 2019, confluita in un conto che elenca alcune migliaia di beni, prevalentemente volumi e riviste, oltre a mobilio, macchinari e attrezzature informatiche, con indicazione dell’assegnatario.
Il Magistrato designato ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando l’insussistenza dell’obbligo di resa per la gestione di beni mobili senza obbligo di custodia e per la gestione di beni immobili ai fini inventariali, con richiesta di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Nel corso del 2019 si era verificato un avvicendamento nell’incarico di consegnatario, senza prova documentata del regolare passaggio di gestione. Il convenuto, nel costituirsi, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, richiamando la disciplina regolamentare dell’Ateneo sul passaggio di consegne.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 74 del r.d. n. 2440/1923, che impone la resa del conto agli agenti con maneggio di denaro o debito di materia, escludendo beni immobili e beni considerati tali agli effetti degli inventari. I consegnatari di beni mobili si distinguono in agenti amministrativi, per debito di vigilanza, e agenti contabili, per debito di custodia, con la precisazione che solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale.
Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o magazzino, in ragione dell’esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione contabile. Il debito di vigilanza attiene invece alla sorveglianza del corretto impiego dei beni dati in uso o destinati all’uso, con obbligo di definizione del conto amministrativo.
Ne consegue che non sussiste l’obbligo di resa per i beni assegnati all’ufficio destinatario, tra cui impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi. Riguardo ai beni immobili, la Sezione nega i caratteri della custodia, incompatibili con la loro gestione, sicché l’eventuale conto è di natura amministrativa e non giudiziale. Per volumi e riviste, l’art. 7 del r.d. n. 827/1924 assimila le biblioteche agli immobili ai fini degli inventari, escludendo l’obbligo del consegnatario.
Quanto all’avvicendamento, la Corte richiama l’art. 612 e l’art. 181 del r.d. n. 827/1924 e l’art. 140, comma 2, c.g.c.: a ciascuna gestione deve corrispondere uno specifico conto, per evitare confusione tra agenti diversi. La presentazione di un unico conto per più gestioni d’anno costituisce irregolarità, nella specie superata dalla declaratoria di inammissibilità. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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