Conto giudiziale cumulativo e firma digitale del visto: improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 151 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che aggrega in forma cumulativa più gestioni, senza i rendiconti degli agenti secondari da unire a corredo di quello dell’agente principale, è improcedibile, perché non consente di individuare i fatti di gestione e le responsabilità imputabili a ciascun soggetto che ha avuto il maneggio del denaro. La qualità di agente contabile spetta a chiunque abbia il maneggio del denaro pubblico o vi si ingerisca anche solo di fatto. La firma digitale apposta sull’intero file dal responsabile del servizio finanziario, in assenza di riferibilità univoca della sottoscrizione alla sola attestazione di regolarità, non equivale al visto di regolarità equipollente alla parificazione. Il deposito del conto presuppone la verifica e il controllo, cui seguono la parificazione e poi l’approvazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione 2017 degli incassi da vendita di pubblicazioni presso i musei civici di un comune. Il conto, depositato nel maggio 2018, espone su base aggregata e cumulativa riscossioni e versamenti per euro 1.077,00, apparentemente in pareggio.

Il Magistrato istruttore rileva che il conto raccoglie più gestioni, ciascuna riferita a una distinta sede museale e a una pluralità di addetti alla riscossione, senza i conti secondari; segnala inoltre l’assenza del visto di regolarità del responsabile del servizio economico finanziario. L’agente eccepisce la regolarità della gestione, la valenza della firma digitale apposta dal responsabile e l’avvenuto esame del conto da parte dell’organo di revisione. Il Pubblico Ministero conclude per l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la fattispecie alla stregua dell’art. 192 R.D. n. 827/1924: la riscossione è organizzata su una separazione netta tra gli addetti al maneggio del denaro e il responsabile dell’area, nelle cui mani gli incassi si concentrano secondo lo schema agente principale e agenti secondari. Richiamata la giurisprudenza contabile (Sez. Campania n. 487/2005, Sez. Sicilia n. 825/2020), la Corte osserva che mancano del tutto i documenti di rendiconto dei soggetti addetti alla riscossione, da unire a corredo del conto principale.

Anche a voler ricondurre la vicenda al diverso modello dell’art. 188 R.D. n. 827/1924, l’assenza di rendicontazione amministrativa costituisce grave irregolarità ostativa all’esame del conto. L’indefettibilità del giudizio di conto impone che i risultati della gestione siano ricollocabili in modo certo e che ciò emerga dal conto stesso, idoneo a rappresentare i fatti di gestione ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.

Sul piano documentale, l’ente ha prodotto solo le ricevute del secondo trimestre e una reversale, mentre il riepilogo dell’intero esercizio è privo di data, protocollo e sottoscrizione. I bollettari risultano privi di vidimazione e presentano bollette annullate in bianco, senza motivazione. Manca pertanto la documentazione di supporto che l’agente era tenuto a conservare e allegare al conto ex art. 233 TUEL, con conseguente improcedibilità.

Quanto alla sottoscrizione, il file riporta la sola firma digitale del responsabile finanziario, la cui qualifica non risulta dal certificato: il contenuto è eterogeneo e imputabile a soggetti diversi, sì che la firma vale come certificazione di conformità all’originale, non come visto di regolarità. La firma risulta apposta il 30 maggio 2018, dunque in data successiva all’approvazione del rendiconto, in difformità dalla sequenza dell’art. 139, comma 2, c.g.c., che colloca la parificazione prima dell’approvazione. Il conto è dichiarato improcedibile; nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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