Acquisto di partecipazione societaria e controllo analogo congiunto (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 155 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 sull’atto di acquisizione di una partecipazione societaria non si esaurisce nella presa d’atto della rappresentazione fornita dall’Ente, ma si sostanzia in un’attività di controllo volta a verificare la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP. L’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria preliminare seria, fornendo elementi esaustivi ed evitando valutazioni meramente apodittiche dei parametri normativi. Qualora l’operazione sia finalizzata all’affidamento in house, la verifica si estende ai requisiti soggettivi della società, con particolare riguardo al controllo analogo congiunto esercitato dagli enti soci, la cui effettività va apprezzata in concreto, specie in presenza di partecipazioni pulviscolari. La sottoposizione dello schema di atto a forme di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, del TUSP resta distinta dalla pubblicità legale, ma l’autonomia dell’Ente nella scelta delle modalità può essere soddisfatta anche mediante le forme di pubblicità istituzionale, ove siano garantite conoscibilità e possibilità di osservazioni.

Il Fatto

Il Comune di Lugo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha approvato l’acquisto di n. 3.900 azioni della società Area Blu S.p.A., di proprietà del Comune di Imola, al prezzo unitario di € 6,30 per un totale di € 24.570. L’operazione è strumentale all’affidamento in house providing della gestione dei servizi cimiteriali alla medesima società.

La richiesta di parere è stata avanzata ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP. Il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni sulla consultazione pubblica e alla portata di alcune clausole della convenzione tra soci, con particolare riferimento alle maggioranze richieste per le decisioni del coordinamento soci.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La modifica dell’art. 5 del TUSP ad opera della L. n. 118/2022 ha delineato la natura della funzione assegnata alla Corte dei conti, che, nonostante il nomen di parere, si concreta in un’attività di controllo, come chiarito dalle Sezioni riunite. Il parametro di riferimento impone all’Amministrazione un’analitica motivazione in ordine a cinque profili: necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile secondo cui il vaglio della Sezione non può ridursi alla semplice presa d’atto della rappresentazione istruttoria dell’Ente. L’Amministrazione deve fornire elementi esaustivi, evitando descrizioni superficiali e valutazioni apodittiche di parametri dal tenore elastico, in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale.

Sul piano dell’ammissibilità soggettiva e oggettiva, la Sezione verifica che il Comune rientri tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina e che l’operazione non risulti già eseguita: dalle risultanze del Registro delle imprese, l’Ente non compare ancora tra i soci della società, con conseguente sussistenza del presupposto del controllo preventivo.

Nel merito, la Corte esamina il controllo analogo congiunto. Il capitale sociale è concentrato in capo al Comune di Imola, che detiene oltre il 90 per cento delle azioni e, unitamente al consorzio controllato, supera il 93 per cento. La Sezione osserva che, in presenza di partecipazioni pulviscolari, assumono rilievo i meccanismi che garantiscano il maggior consenso possibile in seno al coordinamento soci. La convenzione prevede, in caso di mancata unanimità, un criterio non solo maggioritario ma anche capitario, con la maggioranza assoluta degli enti soci: proprio tale principio è strumento fondamentale per l’esercizio del controllo analogo da parte dei soci di minoranza. La Sezione sottolinea l’opportunità di una puntuale regolamentazione delle modalità deliberative del coordinamento, in ragione dell’ampliarsi della compagine sociale.

Quanto alla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, del TUSP, il Collegio, pur evidenziando la distinzione rispetto alla pubblicità legale, prende atto delle modalità in concreto adottate dall’Ente e di quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 416 del 2025, che ha ritenuto sufficienti le forme di pubblicità istituzionale. All’esito dell’istruttoria, la Sezione esprime parere positivo, con trasmissione all’Ente e pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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