Improcedibile il conto giudiziale dell’ex ricevitore provinciale cessato (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 212 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto presuppone una gestione contabile connotata dal maneggio di denaro o di materie, con esistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti in carico e scarico. Ove l’agente contabile non abbia più alcuna disponibilità, materiale o giuridica, dei crediti e delle somme affidategli, non residua alcun obbligo di rendimento del conto giudiziale. La mera sistemazione scritturale delle partite pendenti, demandata a provvedimenti amministrativi, non integra un atto di gestione e non giustifica l’assoggettamento al giudizio di conto. Il conto privo di qualsiasi movimentazione, perché non registra alcun atto di gestione, va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un istituto bancario, quale successore di un ex ricevitore provinciale delle imposte dirette, per l’esercizio finanziario 2016. Il conto era stato rimesso all’esame del Collegio con relazione istruttoria, che ne aveva rilevato la questione della competenza territoriale in applicazione degli indirizzi delle Sezioni Riunite.

Ritenuta superata la questione preliminare, il conto era stato restituito al magistrato istruttore per l’esame nel merito. La relazione integrativa ha dubitato della sussistenza stessa dell’obbligo di resa del conto, trattandosi di rapporti ormai esauriti e privi di movimentazioni dall’entrata in vigore della riforma del servizio di riscossione. L’agente contabile ha condiviso tale impostazione nella memoria conclusiva, chiedendo il discarico o la cessazione della materia; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di agente contabile, ricostruita attraverso l’art. 178 del Regolamento di contabilità generale dello Stato e l’art. 74 RD 18 novembre 1923, n. 2440. Da tali disposizioni emerge che la figura è connotata dal maneggio di denaro o di materie, ossia da gestioni tipicamente di cassa o di magazzino.

Su questa base la Corte afferma che l’obbligo di rendere il conto giudiziale, previsto dall’art. 610 del Regolamento n. 827 del 1923, presuppone l’esecuzione di operazioni di carico e scarico che determinano il risultato della gestione. Il giudizio di conto, disciplinato dall’art. 137 cgc, non ha spazio laddove non sussista, neppure in astratto, una gestione contabile dell’agente.

Nel caso concreto, a distanza di decenni dalla riforma di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e in conseguenza della soppressione delle cessate esattorie, gli ex ricevitori non hanno più possibilità di disporre dei crediti e delle somme da riscuotere. Essi sono rimasti estranei alle vicende dell’esazione, incluse quelle connesse alla rottamazione e all’annullamento dei ruoli ante riforma. Le residue sistemazioni scritturali attengono alla definitiva regolazione amministrativa del rapporto e possono formare oggetto di conto amministrativo, ma non di conto giudiziale.

Il conto in esame presenta la peculiarità di non registrare alcun movimento, né in carico né in discarico: manca dunque qualsiasi atto di gestione. La Corte dichiara pertanto il giudizio improcedibile, senza pronuncia sulle spese in ragione della natura e dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *