Revocatoria ordinaria del procuratore contabile e donazione del bene (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 20 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Procuratore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 73 del codice di giustizia contabile, dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore, compresa l’azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901-2904 cod. civ. Il sorgere del credito erariale va ancorato al momento della consumazione dell’illecito, non a quello dell’accertamento giudiziale. Pertanto, la donazione compiuta dal debitore dopo la verificazione dell’illecito e posta in essere in favore del figlio è inefficace verso l’ente creditore, senza necessità di provare la scientia damni in capo al terzo, essendo sufficiente la consapevolezza del solo debitore. Il debitore che voglia sottrarsi agli effetti della revocatoria è gravato dall’onere di provare che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Il Fatto

Il Procuratore regionale conveniva in giudizio il debitore e il di lui figlio, chiedendo la declaratoria di inefficacia, verso l’azienda sanitaria creditrice, di un atto di donazione con cui il primo aveva trasferito al secondo la quota di metà del diritto di proprietà su un immobile. Il debitore era già stato condannato, con precedente pronuncia della stessa Sezione, al pagamento di una somma in favore dell’azienda sanitaria provinciale: l’addebito riguardava l’omesso riversamento di somme riscosse come addetto alla riscossione di tickets sanitari nel triennio 2012-2014.

Il convenuto donante si costituiva, sostenendo di avere semplicemente ottemperato a un impegno assunto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di avere trasferito al figlio l’ex casa coniugale. Aggiungeva che il creditore aveva già avviato, in esecuzione della sentenza di condanna, un’esecuzione presso terzi, ottenendo l’assegnazione del quinto della pensione. Il secondo convenuto non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via generale i presupposti dell’azione revocatoria, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore. Il fondamento dell’inefficacia dell’atto dispositivo si rinviene negli artt. 2901-2904 cod. civ., applicabili davanti alla Corte dei conti per effetto del rinvio dell’art. 73 del codice di giustizia contabile. La pronuncia non incide sulla validità dell’atto tra le parti, ma lo rende insensibile verso il creditore.

Sul piano soggettivo, la Corte richiama la nozione lata di credito elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: è sufficiente anche il credito eventuale, purché il creditore sia titolare della relativa aspettativa al momento dell’atto di disposizione. Il momento in cui il credito sorge va individuato con riferimento all’effettiva insorgenza dell’obbligazione, non alla sua affermazione giudiziale. Nel caso di specie il credito risale al triennio degli omessi riversamenti, dunque ben prima della donazione e dello stesso accordo intervenuto in sede di divorzio.

Ne derivano le conseguenze sul piano del requisito psicologico: trattandosi di atto successivo al sorgere del credito e a titolo gratuito, è sufficiente il consilium fraudis in capo al solo debitore, consistente nella consapevolezza di diminuire la garanzia patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., essendo irrilevante ogni accertamento in capo al terzo donatario.

Sul presupposto oggettivo, la Corte afferma che l’eventus damni ricorre non solo quando l’atto comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito. Nel caso concreto, la quota immobiliare donata costituiva l’unica proprietà immobiliare del debitore, e la sua fuoriuscita dal patrimonio ha comportato una sicura variazione in minus della garanzia, senza che il debitore abbia provato la capienza del patrimonio residuo.

Il Collegio respinge anche l’argomento basato sull’esecuzione già avviata: il credito non risulta integralmente soddisfatto e non può presumersi che lo sarà a breve mediante il solo pignoramento del quinto della pensione, in ragione dell’entità del debito residuo comparata all’entità delle somme pignorate e all’età del debitore. L’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale permane ai sensi dell’art. 2741 cod. civ. L’azione revocatoria è pertanto accolta, con declaratoria di inefficacia della donazione verso l’azienda sanitaria e condanna dei convenuti alle spese, liquidate come da nota segretariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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