Conto giudiziale frammentario e improcedibilità per violazione dell’unicità del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 68 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non offra una rappresentazione piena, chiara e completa della gestione relativa all’esercizio è improcedibile. La parifica e il successivo esame della Corte dei conti presuppongono il rispetto del principio di unicità del conto: una prospettazione frammentaria, perché relativa solo a una quota delle riscossioni, non consente la declaratoria di regolarità e discarico dell’agente. L’art. 140, comma 2, c.g.c. richiede che il conto sia idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione. La declaratoria di improcedibilità impone all’agente di ripresentare il conto nella sua interezza.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto la resa dei conti giudiziali relativi alle riscossioni di entrate di un Comune per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, promosso nei confronti dell’incaricato delle riscossioni, una società. Il magistrato istruttore aveva inizialmente prospettato una questione preliminare di improcedibilità, per assenza di sottoscrizione e di parifica dei conti. Una prima sentenza-ordinanza ha dichiarato i conti procedibili, ritenendo equipollente alla parifica il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, e ha rimesso gli atti all’istruttore per la verifica della documentazione.

La relazione integrativa ha poi evidenziato che i conti originariamente depositati non riportavano una quota di attività di riscossione svolta convenzionalmente dalla società per il Comune. Da qui la proposta di improcedibilità dei conti, in quanto non esaustivamente rappresentativi delle gestioni effettuate.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la questione, assorbente, della procedibilità del conto giudiziale. Condividendo l’impostazione dell’istruttore, il Collegio ritiene che l’esistenza di quote di attività di riscossione non riportate nei conti giudiziali del 2018 e del 2019 costituisca motivo di improcedibilità, perché tali conti non rappresentano in modo esaustivo le gestioni effettuate.

Il ragionamento muove dall’art. 140, comma 2, c.g.c., che annovera tra i requisiti di legittimità l’idoneità del conto, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile dell’agente. L’intero procedimento di parifica e il successivo esame della Corte, osserva il Collegio, hanno ragion d’essere solo se il conto debitamente firmato e parificato offra una piena, chiara e completa rappresentazione della gestione dell’esercizio, nel rispetto del principio di unicità del conto.

Una prospettazione frammentata, perché rappresentativa di una sola quota di riscossioni, non è idonea a offrire quella visione completa della gestione necessaria per un corretto esame del conto e per giungere alla declaratoria di regolarità e discarico dell’agente. Nel caso concreto, i conti depositati sono risultati incompleti, mancando un’ulteriore quota di attività di riscossione svolta convenzionalmente per il Comune e non ricompresa nei conti sottoscritti, parificati e sottoposti all’esame della Corte.

Da qui la declaratoria di improcedibilità. Il Collegio precisa che essa impone all’agente contabile l’onere di ripresentare il conto nella sua interezza, dando chiara rappresentazione in continuità di tutte le operazioni per l’intero esercizio finanziario. In mancanza, l’agente potrà essere sottoposto a giudizio per resa di conto su istanza della Procura erariale ex artt. 141 e ss. c.g.c., ovvero alla compilazione d’ufficio del conto a proprie spese. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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