Attività extra istituzionali incompatibili e danno erariale da mancata entrata (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 260 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni di cui all’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 trovano applicazione non soltanto con riguardo alle attività extra istituzionali astrattamente autorizzabili ma in concreto non autorizzate, bensì anche alle attività assolutamente incompatibili, in quanto espressamente vietate dal legislatore. In tali ipotesi il pubblico dipendente è tenuto al riversamento in favore dell’Amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti, e la relativa omissione integra danno erariale da mancata entrata. La nozione di incarico retribuito di cui all’art. 53, comma 6, del medesimo decreto ricomprende qualsiasi attività svolta per conto di terzi con previsione di un compenso, senza che rilevi l’astratta autorizzabilità. Il criterio legale di quantificazione opera quindi anche quando l’incompatibilità sia assoluta e l’autorizzazione non sarebbe stata in alcun caso concedibile.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico in servizio presso l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, chiedendone la condanna al pagamento di 28.154,00 euro, oltre accessori, a titolo di responsabilità amministrativa. Gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano rilevato che il professionista, tra il luglio 2022 e il maggio 2023, aveva coperto 35 turni di Pronto Soccorso presso strutture ospedaliere facenti capo alla medesima Azienda Sanitaria datrice di lavoro, operando in qualità di medico c.d. gettonista per conto di due società private legate da contratti di esternalizzazione con il servizio sanitario regionale.

Secondo la prospettazione accusatoria, le prestazioni erano state rese senza preventiva comunicazione né autorizzazione e in costanza di attività incompatibili, con percezione di compensi mai riversati all’Amministrazione. Il convenuto ha contestato la sussistenza di un danno effettivo, avendo svolto le attività nel tempo libero, senza arrecare disservizi, e ha chiesto in subordine la quantificazione al netto delle ritenute, l’applicazione del potere riduttivo e la rateizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’applicabilità del criterio legale di quantificazione alle sole incompatibilità relative ovvero anche a quelle assolute. La Procura aveva sostenuto che, pur riferendosi letteralmente l’art. 53 alle ipotesi di incarichi autorizzabili ma non autorizzati, il criterio del riversamento dovesse estendersi alle attività radicalmente vietate, configurandosi un danno da mancata entrata in bilancio.

Il Collegio dà atto dell’esegesi nomofilattica recentemente resa dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2025/Q.M., secondo cui nelle fattispecie di attività non autorizzate né autorizzabili non sarebbero applicabili i commi 7 e 7-bis, residuando la sola responsabilità per violazione del sinallagma contrattuale. Tuttavia, rileva che tali pronunce, emesse in sede di definizione di questioni di massima, hanno efficacia vincolante soltanto nel giudizio a quo, potendo il giudice esprimere motivato dissenso.

Il Collegio ritiene di discostarsi da tale indirizzo, in linea con il prevalente orientamento delle Sezioni giurisdizionali regionali. Sotto il profilo sistematico e teleologico, la nozione di incarico retribuito comprende ogni attività svolta per conto di terzi con previsione di compenso, sicché assume rilievo la sola oggettiva assenza di previa autorizzazione, richiesta o negata. Diversamente opinando, il dipendente che abbia optato per l’assetto più gravemente incompatibile sarebbe trattato più favorevolmente di chi abbia assunto un incarico soltanto non autorizzato, con esiti irrazionali.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa e civile, tra cui Cons. Stato n. 10089/2024 e Cass. Sez. Lavoro, ord. n. 31776/2023, nonché la Sez. Abruzzo n. 46/2025, che hanno valorizzato la necessità del recupero in ogni ipotesi di attività professionale non autorizzata. Nel caso concreto, il dirigente aveva optato per il rapporto non esclusivo, ma ciò non consente l’esercizio della libera professione presso strutture private convenzionate con il servizio sanitario, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991 e dell’art. 1, comma 5, della legge n. 662/1996.

Quanto all’elemento psicologico, il Collegio ravvisa il dolo, desunto dalla violazione di norme fondamentali dello status di dirigente medico e dalla presentazione di un curriculum non aggiornato alle società committenti. Il danno è determinato in 28.154,00 euro, al lordo delle ritenute, con esclusione del potere riduttivo e della rateizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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