Spese di rappresentanza illecite e responsabilità dei dirigenti per omessa rimostranza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 220 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale per spese di rappresentanza, la legittimità della spesa postula la sussistenza dei requisiti della inerenza alle finalità istituzionali dell’ente, della ragionevolezza e sobrietà e della corrispondenza a procedure regolamentari preventive. È illecita e fonte di danno erariale la spesa per l’acquisto di doni di valore simbolico o comunque non ingente, come prescritto dai regolamenti comunali e dalle discipline sui doni ai pubblici funzionari (art. 4, comma 2, d.P.R. n. 62/2013; art. 2, comma 1, DPCM 20 dicembre 2007), laddove vengano invece erogati beni di valore economico rilevante. La responsabilità per il danno non è esclusa dalla circostanza che l’iniziativa e la decisione sulla spesa siano di competenza esclusiva degli organi politici (Sindaco e Giunta), dovendosi riconoscere un autonomo e rilevante apporto causale nella condotta del dirigente che, pur privo del potere di disporre la spesa, dia esecuzione a richieste palesemente illegittime, omettendo il dovere di rimostranza e rilasciando pareri di regolarità tecnica e contabile (ex art. 49 TUEL) strumentali a far assumere alle delibere di ratifica una mera apparenza di legittimità. In tal caso, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994, non trova applicazione la c.d. esimente politica.

Il Fatto

La Procura erariale conveniva in giudizio il Sindaco e due dirigenti del Comune di Pompei, contestando l’illegittimità di diverse spese di rappresentanza. Queste riguardavano l’acquisto di due chiavi in oro e pietre preziose, donate rispettivamente ai Ministri della cultura pro tempore, e di un orologio di valore donato ad un alto funzionario del Ministero in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria. Ulteriore contestazione concerneva l’acquisto di un rosario in oro con pietre preziose, donato all’autorità ecclesiastica locale per l’anniversario dell’ordinazione. Secondo l’atto di citazione, le procedure sarebbero state avviate su iniziativa del solo Sindaco, spesso prima delle necessarie delibere di Giunta o Consiglio, in violazione dei regolamenti comunali che limitavano i doni a beni di modico valore simbolico e con costi palesemente eccessivi.

La Motivazione della Corte

La Corte, nel merito, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai dirigenti, rilevando che sia le condotte che l’evento dannoso si erano integralmente realizzati nell’ambito territoriale della Sezione, essendo il danno derivato dagli esborsi del Comune di Pompei. Ha inoltre escluso che le vicende relative alla percezione dei doni da parte dei ministri potessero assumere rilievo ai fini della competenza.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto che gli eventi celebrativi fossero in sé riconducibili a legittime finalità istituzionali, non ravvisando profili di pretestuosità nelle motivazioni. Tuttavia, ha stigmatizzato la palese violazione delle procedure e dei limiti regolamentari. Ha evidenziato come il Regolamento comunale per le spese di rappresentanza qualificasse gli omaggi come atti di cortesia di valore simbolico (targhe, medaglie, libri), richiedendo per ogni iniziativa una preventiva delibera di Giunta che specificasse le ragioni e l’entità della spesa, con una procedura rafforzata per gli interventi non programmati ex art. 7, comma 7. Le delibere di ratifica adottate dalla Giunta, essendo meramente successive a iniziative già compiute o in corso, non potevano sanare l’illegittimità delle procedure né elidere la responsabilità dei dirigenti.

Quanto alla posizione dei due dirigenti, la Corte ne ha affermato la responsabilità concorrente, pur riconoscendo che la decisione di spettanza degli organi politici. Il loro apporto causale è stato individuato nell’avere dato immediata esecuzione alle richieste del Sindaco senza attendere le delibere, nell’aver omesso di segnalare la patente illegittimità delle iniziative (violando il dovere di rimostranza) e nell’aver rilasciato pareri di regolarità tecnica e contabile (ex art. 49 TUEL) attestanti la correttezza di atti che, invece, implicavano ingenti impegni di spesa, così consentendo la ratifica del loro operato. La Corte ha quindi ravvisato il dolo eventuale nella condotta dei dirigenti, richiamando i criteri indicati dalle Sezioni Unite penali nella sentenza “Thyssenkrupp” e valorizzando la loro elevata professionalità e consapevolezza.

Quanto al danno, la Corte ha circoscritto l’addebito ai soli costi dei doni, escludendo le spese per l’organizzazione degli eventi, e ha detratto gli importi ammessi per i doni di modico valore. Ha disposto la condanna di un dirigente per l’acquisto dei doni per i quali nessun addebito era mosso alla Giunta, e la condanna di entrambi i dirigenti, in solido tra loro, per la quota di danno relativa agli altri due doni, considerando anche il concorso dei componenti della Giunta non evocati in giudizio. Infine, ha escluso l’applicabilità della compensatio lucri cum damno per i beni acquisiti al bilancio dello Stato, affermando che il danno per l’ente locale sussiste integralmente, non rilevando la nozione di “finanza pubblica allargata”.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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