Prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 522 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto si prescrive nel termine decennale ordinario, che decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza del rischio di esposizione. La domanda di riconoscimento presentata all’INAIL non interrompe la prescrizione, poiché tale Istituto non è l’ente erogatore della prestazione previdenziale e la sua attività di accertamento costituisce solo un presupposto del beneficio. L’atto interruttivo idoneo è esclusivamente la domanda amministrativa rivolta all’INPS, unico soggetto competente all’erogazione. La consapevolezza dell’esposizione si presume acquisita con l’inoltro all’INAIL della domanda di certificazione, che comprova in modo inoppugnabile la conoscenza del rischio.

Il Fatto

I ricorrenti, già dipendenti delle Ferrovie dello Stato con mansioni di operaio e tecnico di manutenzione, hanno chiesto il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale alle polveri di amianto. I curricula rilasciati dal datore di lavoro attestavano l’esposizione, ma l’INAIL, con provvedimenti del 2012, aveva negato la sussistenza dell’esposizione qualificata, individuando la cessazione al 30.4.1982 per assenza di documentazione successiva.

Dopo un primo giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, accolto in primo grado ma riformato dalla Corte d’Appello di Salerno con declaratoria di improponibilità per mancanza di domanda amministrativa all’INPS, i lavoratori presentarono la domanda di ricostituzione contributiva il 15.9.2017. Formatosi il silenzio-rigetto, agirono nuovamente davanti al Tribunale di Nocera, che dichiarò l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con ricorso in riassunzione hanno quindi adito la Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via dirimente e assorbente l’eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva sollevata dall’INPS e la ritiene fondata. Il termine decennale ordinario decorre dal momento della consapevolezza del lavoratore del rischio di esposizione all’amianto, come affermato da Cass. civ., Sez. VI, n. 10885/2016 e dalla stessa Sezione giurisdizionale campana con la sent. n. 177/2022.

I giudici ricostruiscono l’onere dell’interessato: l’esposizione e la sua durata sono fatti conosciuti solo dal lavoratore, che deve portarli a conoscenza dell’ente previdenziale con apposita domanda amministrativa e darne dimostrazione, secondo il principio espresso da Cass. civ. n. 15008/2005, n. 10980/2015 e n. 11399/2012. Poiché l’INAIL non è l’ente erogatore della prestazione e quindi non è debitore, la domanda rivolta a detto Istituto non interrompe la prescrizione, per costante giurisprudenza contabile (Sez. II Appello n. 107/2016 e n. 735/2016).

La Corte sottolinea che l’esito positivo dell’accertamento davanti all’INAIL è solo uno dei presupposti del beneficio e non sostituisce la richiesta all’INPS, soggetto giuridico diverso con competenze differenti. La circostanza stessa che il lavoratore inoltri l’istanza all’INAIL per ottenere la certificazione comprova, in modo inoppugnabile, la consapevolezza dell’esposizione.

Quanto al rapporto con il diritto a pensione, il lavoratore non può invocare il principio di imprescrittibilità, poiché tale regime non si estende alle singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva (Cass. n. 1629/2012 e Cass., Sez. VI, n. 10887/2016). Nel caso concreto, la consapevolezza dei ricorrenti deve ritenersi acquisita con l’entrata in vigore della l. n. 257/1992 e del d.l. n. 269/2003 o, al più tardi, con l’inoltro all’INAIL delle domande di riconoscimento entro il 30.6.2005.

Da tale data alla notifica all’INPS del ricorso davanti al Tribunale di Nocera (anno 2022) è maturato il termine decennale, risultando tardiva l’istanza amministrativa indirizzata all’INPS il 15.9.2017. La Corte dichiara pertanto la prescrizione della pretesa e compensa integralmente le spese di lite per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *