Responsabilità Amministrativa dei Revisori e del Collegio di Conciliazione (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 8 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esperibilità di rimedi amministrativi o giudiziali di recupero del credito erariale non preclude la proponibilità né la procedibilità dell’azione di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, potendo i diversi congegni procedere su binari paralleli. Il danno erariale è certo, attuale e concreto anche quando non sia irreversibile, non essendo richiesto il requisito della definitività del pregiudizio. I componenti del Collegio di conciliazione delle controversie di lavoro pubblico sono soggetti alla giurisdizione contabile e rispondono a titolo di colpa grave per aver asseverato un accordo conciliativo radicalmente nullo, in contrasto con l’art. 52 del d.lgs. 165/2001. La modifica in aumento della domanda nel corso del giudizio lede il contraddittorio e impedisce l’accoglimento della pretesa.

Il Fatto

La vicenda origina dall’inquadramento di un dipendente di un’azienda regionale per l’edilizia residenziale nella qualifica dirigenziale, conseguito per via conciliativa anziché mediante concorso. Un parere legale aveva ritenuto applicabile l’art. 2103 c.c. allo svolgimento di pretese mansioni superiori; il consiglio di amministrazione aveva approvato l’accordo, poi recepito in un verbale di conciliazione e in una successiva delibera.

Dopo la segnalazione della Direzione regionale del lavoro, l’ente aveva revocato l’attribuzione della qualifica e agito per il recupero delle somme, ma nel contenzioso giuslavoristico aveva sostenuto la tesi del dipendente. Il lungo iter si era concluso con l’accertamento della natura pubblicistica del rapporto e della nullità del verbale di conciliazione. La Procura regionale ha quindi citato amministratori, revisori e componenti del Collegio di conciliazione per il danno erariale.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Sezione dichiara l’estinzione del processo nei confronti dei convenuti deceduti, non essendo stati riassunto il giudizio verso gli eredi.

Sul rapporto di servizio dei componenti del Collegio di conciliazione, la Corte afferma la sussistenza della giurisdizione contabile. Il Collegio esercita un munus publicum finalizzato alla creazione di un titolo esecutivo; non può avallare accordi in frontale contrasto con inderogabili precetti. La previsione dell’art. 66, comma 8, d.lgs. 165/2001 — che esonera da responsabilità chi rappresenta l’amministrazione aderendo alla proposta — non si applica a chi la proposta la formula.

Sul rapporto tra azione erariale e rimedi di recupero, la Corte esclude ogni interferenza paralizzante. Il danno erariale resta certo, attuale e concreto anche quando l’ente possa ancora soddisfarsi; diversamente l’azione pubblica verrebbe posticipata e il ciclo di programmazione finanziaria compromesso.

Nel merito, il danno sub “A” è imputato a titolo di colpa grave ai componenti del consiglio di amministrazione e del Collegio di conciliazione, per aver dato corso a una progressione di carriera elusiva del concorso pubblico. Il danno sub “B”, riferito alla fase contenziosa, è imputato ai componenti del consiglio a titolo di colpa grave, esclusa la prospettata imputazione a titolo di dolo; il contributo causale del difensore, non convenuto, incide nella misura del 50% ex art. 83, comma 2, c.g.c..

La Corte infine rigetta la pretesa afferente all’aumento in corso di causa del danno sub “B”, che ha leso il contraddittorio. Dispone la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla pubblicazione, con riparto del danno tra i condannati in quote identiche e potere riduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2103 c.c.

Tutte le 287 sentenze sull'art. 2103 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *