Estinzione del giudizio di conto per decesso dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 177 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decesso dell’agente contabile, intervenuto dopo il deposito del conto giudiziale che ne ha determinato la costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., integra una causa di interruzione del processo ai sensi dell’art. 108, comma 4, c.g.c. Il giudizio di conto è finalizzato alla determinazione del rapporto di debito e credito tra l’agente e l’ente pubblico; tale finalità viene meno con il decesso dell’agente tenuto alla presentazione del conto. Sussistono pertanto i presupposti di cui all’art. 108, comma 6, c.g.c. per la declaratoria di estinzione del processo nei confronti dell’agente contabile deceduto.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un ente locale, per la gestione relativa alle carte di identità nell’esercizio finanziario 2020. Dall’esame del conto è emersa la regolarità della corrispondenza tra riscossioni e versamenti, per l’importo indicato negli atti, e il decesso dell’agente contabile, avvenuto il 31 ottobre 2021, dunque in data successiva al deposito del conto.

Il magistrato istruttore ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi dell’art. 108 c.g.c., con istanza di fissazione dell’udienza e notifica agli eredi dell’agente. Fissata la trattazione con decreto presidenziale, l’udienza è stata rinviata d’ufficio; i decreti e la relazione istruttoria sono stati notificati agli eredi, che non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

La questione decisa riguarda la sorte del giudizio di conto quando l’agente contabile sia deceduto dopo il deposito del conto e nessuno degli eredi si sia costituito. Il Collegio muove dalla qualificazione del deposito del conto: ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., esso determina la costituzione in giudizio dell’agente contabile.

Su questa base, il decesso dell’agente — documentato dagli atti del fascicolo e intervenuto successivamente al deposito — realizza nei suoi confronti una causa di interruzione del processo ai sensi dell’art. 108, comma 4, c.g.c., secondo cui, se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

Il Collegio sviluppa poi una considerazione di carattere sostanziale. Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito e credito tra questi e l’ente pubblico. Tale finalità, osserva la Sezione, viene meno al verificarsi del decesso dell’agente tenuto alla presentazione del conto.

A sostegno della conclusione il Collegio richiama i propri precedenti, tra cui Corte conti, Sez. Sardegna n. 481/2004, Sez. Calabria n. 71/02, Sez. Lombardia n. 793/1995 e Sez. Calabria n. 145/2025, oltre a Corte conti, Sez. Giurisdizionale Veneto n. 80/2026.

Rilevata quindi la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 108, comma 6, c.g.c., la Sezione dichiara estinto il giudizio. Nulla è disposto per le spese, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *