Dipendenza da causa di servizio e sindacato sulla CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 198 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il giudice può discostarsi dal giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio recepito dal decreto ministeriale di diniego quando l’accertamento tecnico d’ufficio, ritenuto esaustivo, immune da vizi logici e coerente con la documentazione sanitaria, offra una diversa ricostruzione del nesso causale. Sussiste la dipendenza da causa di servizio, sotto il profilo della concausa efficiente e determinante, quando l’esposizione continuativa a condizioni lavorative usuranti e stressogene abbia contribuito ad aggravare processi degenerativi già in atto. Il requisito non può, invece, desumersi dal solo svolgimento di turni di lavoro, quando le infermità siano ricondotte dalla scienza medica a fattori eziologici estranei al servizio. La decorrenza del trattamento privilegiato resta ancorata alla data della domanda amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2011, con cui era stata respinta la sua istanza di dipendenza da causa di servizio di tre infermità: una patologia cervicolombare con ernie discali a media incidenza funzionale, una gastroduodenite e un’esofagite erosiva da reflusso. Il diniego era stato espresso in adesione al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, pure impugnato.
Il ricorrente ha censurato la mancata valorizzazione degli eventi di servizio e della loro incidenza nociva, invocando una consulenza tecnica d’ufficio. L’INPS, costituitasi, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa e carenza di interesse, chiedendo in subordine il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare dell’INPS. Richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni riunite n. 12/2023, si afferma che è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver presentato domanda di pensione privilegiata.
Nel merito, il giudice ha condiviso integralmente il parere del Collegio medico-legale del Ministero della Difesa, officiato presso la Corte dei conti. Il parere è ritenuto esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato sul piano documentale e coerente con gli atti e la copiosa certificazione medico-legale.
Quanto alla patologia articolare, il CTU ha riformulato la diagnosi in “spondiloartrosi diffusa della colonna cervico-lombare con discopatie protrusive multiple ad impegno funzionale”, riconoscendone la dipendenza da causa di servizio e l’ascrivibilità alla settima categoria della Tabella A. Il giudice valorizza i fattori eziopatogenetici concausali ravvisati nel servizio: turni notturni, servizi esterni, pattugliamento con giubbotti antiproiettili, esposizione a clima rigido e umido. Tali condizioni, per la loro ripetitività, hanno contribuito in modo efficiente e determinante al peggioramento della condizione fisica.
Di segno opposto la valutazione sulla patologia gastrica. Il CTU ha qualificato l’esofagite e la gastroduodenite come patologie multifattoriali, riconducibili a dieta scorretta, assunzione di bevande, sedentarietà, obesità, fumo, nonché a un’affezione a sfondo neuro-distonico endogeno. Il giudice condivide l’esclusione del nesso causale, osservando che lo svolgimento abituale di turni di lavoro non pregiudica la regolare fruizione dei pasti, salvo casi di emergenza. Nel determinismo delle infermità risultano maggiormente incidenti le errate abitudini di vita, che prescindono dal servizio.
Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di settima categoria, Tabella A, per la sola infermità articolare. La decorrenza del trattamento è fissata alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa. Le spese di giudizio sono compensate in ragione del parziale accoglimento.
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Nota della Redazione
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