Conto giudiziale inammissibile per mancanza dei supporti documentali essenziali (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 132 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che l’agente contabile non abbia depositato, e che risulti privo di qualsiasi supporto documentale idoneo a consentire l’esame della gestione, manca dei requisiti minimi essenziali e va dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità non esonera l’agente dalle responsabilità previste dalla legge per la gestione non rendicontata, né dal pagamento delle spese del giudizio. Il giudizio di conto, anche quando il conto venga formalmente compilato secondo il modello di cui all’art. 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, resta condizionato alla effettiva possibilità di verifica documentale della gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno da parte di un agente contabile che opera come gestore di una struttura ricettiva nel Comune di Fano, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto giudiziale inizialmente non risulta presentato, come segnalato dal Comune; assegnato il termine per il deposito, questo decorre inutilmente.
Il magistrato istruttore sottopone quindi il conto all’esame della Sezione. Il Comune riferisce che l’agente non ha presentato dichiarazioni né comunicazioni periodiche in ordine alla riscossione dell’imposta, né ha effettuato versamenti. La struttura ricettiva risulta ancora attiva. La questione arriva così davanti al giudice contabile per la decisione sulla regolarità e ammissibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la documentazione acquisita al fascicolo processuale e rileva il mancato deposito del conto da parte dell’agente contabile. Il conto risulta in assenza di qualsiasi pertinente documentazione, che non è stata fornita nemmeno dal Comune di Fano.
La Corte valorizza un dato di fatto significativo: la struttura recettiva è ancora in attività, come si evince dal verbale del sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale. L’attività prosegue, dunque, ma non è accompagnata da alcuna rendicontazione verificabile.
Da qui la qualificazione giuridica. Il conto, essendo privo di qualsiasi supporto documentale, manca dei requisiti minimi essenziali per poter essere esaminato. Non si tratta di mere irregolarità formali, né di questioni rettificabili in sede di verifica: senza documentazione non è possibile alcun controllo sulla gestione.
La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del conto giudiziale. Il Collegio precisa che restano ferme le responsabilità previste dalla legge a carico dell’agente contabile, in qualità di gestore della struttura ricettiva. A ciò si aggiunge la condanna dell’agente alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
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