Conto giudiziale con soli incassi POS inammissibile per carenza dello scarico (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 202 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” costituisce errore concettuale, non mera imprecisione formale, e determina la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne deriva l’inammissibilità del conto e la necessità di un nuovo deposito. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dall’agente contabile di un Comune, per l’esercizio finanziario 2020, nell’ambito di una gestione di riscossione interna speciale. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha rilevato che il conto risultava non correttamente strutturato, in quanto privo dei versamenti, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del mod. 21, con conseguente carenza di un elemento essenziale e impossibilità di verifica dello scarico.
Costituitosi, l’agente contabile ha sostenuto il carattere meramente formale dei rilievi, la piena tracciabilità dei flussi finanziari e l’assenza di ammanchi o danno erariale, chiedendo il discarico dei conti. All’udienza pubblica il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente contabile della riscossione. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto giudiziale, si osserva, deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, ossia l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, ossia l’ammontare delle somme riversate in tesoreria che estingue il debito. La corretta e distinta rappresentazione di questi due aggregati incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Sulla qualificazione delle riscossioni elettroniche, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, richiamando le pronunce delle Sezioni regionali Toscana n. 285/2017, Sardegna n. 294/2018 e Calabria n. 176/2022. L’espressione “maneggio di denaro” va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS, carta di credito o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale.
Chiarito ciò, il conto in esame risulta non correttamente strutturato, perché nella sezione “versamento in tesoreria” espone esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni come versamenti non è mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale, poiché impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, rendendo il conto intrinsecamente non verificabile.
Il Collegio richiama il principio per cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale (C. conti Sez. I n. 14/1985). Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento che documenta il trasferimento dei fondi non consente la qualifica dell’atto come rendiconto né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il Collegio dichiara pertanto il giudizio inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto, nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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