Pensione privilegiata militare esclusa senza nesso causale da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 26 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata per dipendenza da causa di servizio richiede la dimostrazione di un nesso eziologico, causale o concausale, efficiente e determinante tra l’attività di servizio e l’infermità. Il carattere gravoso del servizio prestato, di per sé e quando le mansioni rientrino in quanto esigibile in ragione del grado e del ruolo rivestiti, non integra automaticamente tale nesso. Il giudice può fondare il rigetto sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e sul parere dell’organo tecnico sanitario, purché sorretti da motivazione esaustiva, logica e congruente e privi di vizi motivazionali evidenti ictu oculi. La sussistenza di fattori eredofamiliari predisponenti e di uno stile di vita insalubre, concorrendo in chiave multifattoriale, può escludere la rilevanza causale o concausale del servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo nel 2016 dopo essere stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare in modo assoluto. Ha chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento della pensione privilegiata per la patologia cardiovascolare consistente in un pregresso infarto miocardico acuto, trattato con intervento coronarico e impianto di stent, in soggetto affetto da malattia coronarica trivasale.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver prestato servizio sovente in condizioni climatiche avverse, con turni diurni e notturni disagevoli e impossibilità di seguire un’alimentazione regolare. L’INPS si è costituito condividendo la valutazione dell’organo tecnico sanitario e chiedendo il rigetto, con condanna in subordine del solo Ministero della Difesa, ed eccependo la prescrizione quinquennale. Il Ministero della Difesa non si è costituito. In corso di giudizio è stata disposta ed espletata CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla CTU, la cui motivazione è espressamente dichiarata parte integrante della sentenza. L’accertamento conferma la patologia cardiovascolare, arricchita dalla presenza di diabete mellito di tipo 2 e dislipidemia. Il quadro clinico, dunque, non è in discussione: ciò che viene meno è il collegamento con il servizio.
Dall’esame dei rapporti informativi non emergono episodi straordinari né attività eccedenti rispetto ai compiti di istituto. La Corte riconosce che la vita lavorativa degli appartenenti all’Arma è di per sé caratterizzata da gravosi turni e dall’impossibilità di un regime alimentare equilibrato, ma precisa che tali circostanze, per quanto impegnative, restano compatibili con le mansioni previste per il grado e il ruolo rivestiti.
Il passaggio decisivo è la valorizzazione del nesso causale o concausale efficiente e determinante. La Corte esclude che il servizio abbia assunto tale ruolo, rilevando invece condizioni eredofamiliari fortemente predisponenti e uno stile di vita insalubre, la cui combinazione multifattoriale ha con ogni probabilità favorito l’insorgenza della patologia sino all’infarto. La valutazione tecnica è ritenuta condivisibile e priva di vizi motivazionali evidenti ictu oculi.
Ne deriva il rigetto della domanda. La Corte compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, in ragione della complessità della questione.
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Nota della Redazione
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