Incompatibilità assoluta del pubblico dipendente e danno da violazione del sinallagma contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 135 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno non può esercitare alcuna professione, né svolgere attività extraistituzionale continuativa e retribuita, in quanto la incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957 permane anche nel regime contrattualizzato, essendo richiamata dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. La violazione di tale divieto integra il danno da violazione del sinallagma contrattuale, avendo l’amministrazione retribuito invano energie lavorative destinate ad altra attività. Il danno, di natura patrimoniale, è liquidato equitativamente in percentuale sulla retribuzione lorda percepita nel periodo di riferimento. L’elemento soggettivo del dolo è ravvisabile nella reiterazione prolungata delle attività vietate e nell’incompletezza delle comunicazioni rese al datore di lavoro.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un dipendente dell’I.N.A.I.L., con contratto di lavoro a tempo pieno, chiedendone la condanna al pagamento di euro 208.373,05, ovvero in subordine di euro 201.761,45, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il pregiudizio erariale sarebbe derivato dallo svolgimento, nel periodo 2017-2021, di attività professionale ritenuta incompatibile con lo status di pubblico dipendente e, dunque, non autorizzabile né autorizzata.
L’accertamento traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, che aveva esaminato le attività extraistituzionali del dipendente mediante fonti aperte e l’anagrafe tributaria. Il convenuto, costituitosi, ha eccepito la prescrizione parziale dell’addebito, l’insussistenza della condotta antigiuridica, la mancanza di prova del danno e l’assenza dell’elemento soggettivo. L’I.N.A.I.L. è intervenuto ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla verifica degli elementi della responsabilità amministrativa: danno patrimoniale, nesso di causalità, elemento psicologico del dolo o della colpa grave e rapporto di servizio. Il rapporto di servizio è pacifico, trattandosi di dipendente a tempo indeterminato dell’I.N.A.I.L.
In via preliminare, la Corte accoglie l’eccezione di prescrizione parziale per gli incarichi svolti tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2017, essendo stato notificato l’avvio del procedimento disciplinare solo in data 16 maggio 2022; l’importo da defalcare è quantificato in euro 26.128,67. La retribuzione lorda assunta a riferimento per il periodo residuo ammonta a euro 377.394,22.
Sul piano sostanziale, la Sezione ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957, che sancisce il divieto assoluto di esercitare professione per i rapporti a tempo pieno. Gli incarichi contestati — controlli e consulenze in materia di radioprotezione, fisica medica e protezionistica, svolti con continuità, tramite partita IVA e con ricerca di clientela anche mediante siti web — integrano attività professionale preclusa. La Corte esclude che tali prestazioni siano riconducibili all’art. 58, comma 4, del CCNL, non ravvisandosi alcun profilo di attività di ricerca.
Quanto al danno, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui, in ipotesi di attività non autorizzabile, il pregiudizio consiste nella violazione del sinallagma contrattuale e va determinato equitativamente in relazione all’incidenza negativa sull’ordinaria attività di servizio. La somma è liquidata nella misura del 20% della retribuzione lorda, pari a euro 75.478,84, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione.
Infine, la Corte ravvisa l’elemento soggettivo del dolo, desunto dalla reiterazione pluriennale delle condotte e dall’incompletezza delle comunicazioni inviate all’amministrazione, che non indicavano l’oggetto effettivo delle prestazioni né i compensi. La domanda attrice è pertanto parzialmente accolta, con condanna del convenuto anche alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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