Sospensione impropria del giudizio contabile in attesa della Corte costituzionale (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 3 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione possono disporre la sospensione impropria del giudizio, in applicazione analogica dell’art. 106, comma 1, cod. giust. contabile, quando la previa definizione di altra controversia pendente davanti ad altro giudice costituisce, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente della decisione. La questione di legittimità costituzionale che investe la stessa norma attributiva della giurisdizione è direttamente rilevante nel giudizio a quo, perché dalla sua decisione dipende la determinazione degli ambiti di cognizione del giudice contabile. Non può invece farsi luogo alla sospensione su concorde istanza delle parti prevista dall’art. 106, comma 2, cod. giust. contabile, che presuppone giustificati motivi, opera per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi e impone la fissazione dell’udienza di prosecuzione: requisiti incompatibili con un termine finale legato al futuro deposito del provvedimento della Corte costituzionale.
Il Fatto
Un consorzio interuniversitario impugna davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025, nella parte in cui lo annovera tra i soggetti inclusi. Il ricorrente aveva già contestato le analoghe inclusioni negli elenchi del 2023 e del 2024, dando origine a plurime ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale; la medesima inclusione del 2025 è stata altresì impugnata davanti al giudice amministrativo, che ha accolto la domanda cautelare rinviando al merito dopo la definizione del giudizio costituzionale.
Nel merito il ricorrente deduce violazioni della legge n. 241 del 1990, l’erronea considerazione dei risultati del test market-non market e l’insussistenza del controllo pubblico, sollevando inoltre una nuova questione di legittimità costituzionale delle norme di contenimento della spesa che richiamano l’elenco ISTAT. L’Avvocatura erariale eccepisce il difetto di giurisdizione delle Sezioni riunite; la Procura generale chiede la sospensione del giudizio in attesa della Corte costituzionale. All’udienza le parti concordemente invitano il Collegio a valutare la sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020, modificando l’art. 11, comma 6, lettera b), cod. giust. contabile, ha introdotto una chiara limitazione della giurisdizione contabile in materia di elenchi ISTAT. Su tale disposizione pende il giudizio di legittimità costituzionale, già discusso all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 sulle prime sei ordinanze di rimessione delle Sezioni riunite.
La questione assume rilievo pregiudiziale anche nel giudizio in esame: dalla decisione della Corte costituzionale dipende la determinazione degli ambiti di giurisdizione delle Sezioni riunite nella cognizione del ricorso, a cominciare dalla dedotta questione di costituzionalità. Ricorrono pertanto ragioni di economia processuale per sospendere il giudizio fino alla definizione della questione pendente.
Il Collegio esclude il ricorso alla sospensione per pregiudizialità costituzionale di cui all’art. 23 della legge n. 87 del 1953, che riguarda il solo giudizio nel corso del quale la questione è sollevata con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Richiama quindi l’art. 106, comma 1, cod. giust. contabile, che consente la sospensione quando la previa definizione di altra controversia pendente davanti ad altro giudice costituisce, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente della decisione.
È respinta, invece, la diversa sospensione su concorde richiesta delle parti ex art. 106, comma 2, cod. giust. contabile. Tale istituto presuppone giustificati motivi, opera per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi e impone la fissazione dell’udienza di prosecuzione: nel caso di specie le parti non hanno indicato alcun termine di durata e il termine finale è incerto, essendo legato al futuro deposito del provvedimento della Corte costituzionale.
Il Collegio osserva infine che la sospensione impropria non è estranea al diritto vivente della giustizia contabile, richiamando le sentenze-ordinanza n. 2/2022/RIS e n. 3/2022/RIS e le ordinanze n. 15/2022/RIS, 16/2022/RIS, 18/2022/RIS, 19/2022/RIS, 20/2022/RIS e 21/2022/RIS, con le quali erano stati sospesi giudizi in materia di elenchi ISTAT in attesa della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le Sezioni riunite dispongono quindi la sospensione del giudizio, restando impregiudicata ogni decisione sul rito e sul merito, con nuova istanza di fissazione da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.
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Nota della Redazione
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