Maggiorazione figurativa vittime del terrorismo e ripetibilità dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 139 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione di dieci anni figurativi riconosciuta ai familiari delle vittime del terrorismo, di cui alla legge n. 336/1970, integra un provvedimento di natura perequativa. Ne consegue che l’interpretazione dell’Inps, secondo cui il beneficio opera solo fino al perfezionamento del requisito minimo per la pensione anticipata e non oltre, è conforme alla legge. Il conseguente recupero dell’indebito non lede il legittimo affidamento del pensionato quando la prima determinazione abbia carattere provvisorio e la riliquidazione segua tempestivamente, atteso che l’indebito pensionistico resta ripetibile ai sensi dell’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, già riconosciuto titolare di pensione anticipata con decorrenza dal 01.07.2022, ha impugnato le determinazioni con cui l’Inps aveva dapprima attribuito la maggiorazione di dieci anni figurativi spettante ai familiari delle vittime del terrorismo, poi aveva ricalcolato la prestazione escludendo le maggiorazioni eccedenti. La riliquidazione faceva emergere un indebito di importo lordo pari a 7.766,81 euro, riferito al periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2023, di cui l’Istituto chiedeva il recupero.
Il pensionato contestava l’illegittimità del recupero, l’assenza di un nuovo decreto di riliquidazione e la mancata trasmissione del modello PA04, deducendo l’irripetibilità dell’indebito per difetto di dolo e la violazione del principio di affidamento. L’Inps resisteva sostenendo che la prima liquidazione era provvisoria e che l’errore era imputabile alla sola amministrazione di appartenenza, che aveva omesso di inserire i benefici.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla portata della maggiorazione figurativa e alla sua incidenza sul calcolo della prestazione. Il Giudice unico qualifica la maggiorazione di dieci anni ex legge n. 336/1970 come provvedimento perequativo, con la conseguenza che essa non può essere sommata senza limiti all’anzianità contributiva già maturata.
Su questa base il collegio monocratico ritiene condivisibile l’interpretazione resa dall’Inps con la circolare n. 144/2015. Secondo tale lettura i dieci anni figurativi sono riconosciuti soltanto fino al perfezionamento del requisito minimo richiesto per la pensione anticipata, non oltre. Il superamento di tale soglia determina quindi la riduzione del beneficio originariamente attribuito.
Il ricorrente aveva sostenuto che la legge n. 206/2004 non pone limiti all’applicazione dei dieci anni e che la circolare, introducendo restrizioni non previste, avrebbe modificato la norma con effetto contra legem. La censura non è accolta, perché il Giudice riconduce la fattispecie alla natura perequativa del beneficio e non alla sua libera cumulabilità con l’anzianità contributiva.
Quanto al profilo dell’affidamento, la Corte esclude il vulnus osservando che la prima determinazione aveva carattere provvisorio e che il provvedimento di recupero seguì con tempestività: la liquidazione del 2022 fu seguita dalla riliquidazione del 2023. Il breve intervallo temporale impedisce dunque il consolidarsi di una situazione giuridica tutelabile.
Il rigetto investe anche le ulteriori doglianze relative alla trasparenza dei prospetti e alla mancata applicazione dei benefici. Il Giudice compensa le spese di lite in ragione della particolarità e complessità della questione, mentre nulla dispone per le spese di giudizio in relazione alla gratuità della causa previdenziale.
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Nota della Redazione
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