Conto giudiziale irricevibile se i beni non sono nella custodia dell’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 210 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si instaura nei confronti di chi ha avuto la custodia e il maneggio di valori o beni pubblici. Se i documenti oggetto della gestione non erano nella materiale disponibilità del consegnatario, ma in uso presso l’ufficio competente al loro rilascio e alla tenuta dei registri, il conto reso da quest’ultimo è irricevibile e non giustiziabile. La relativa declaratoria esonera il giudice contabile dal provvedere sulle spese.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, è investita del giudizio di conto relativo alla gestione dei “Libretti porto d’armi mod. 4” riferita a un periodo del 2015. Il conto è reso dal consegnatario della Questura, chiamato a rispondere della gestione di quei documenti.
Il Magistrato istruttore ne aveva chiesto l’iscrizione a ruolo, rilevando la mancanza di un idoneo verbale di passaggio di gestione tra il contabile uscente e il responsabile del periodo successivo e il deposito tardivo del conto. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, chiedendo in via preliminare di dichiarare l’irricevibilità del conto: l’incarico di economo consegnatario riguardava beni mobili inventariati, non i valori costituiti dai modelli e dalle autorizzazioni, in uso agli uffici preposti al rilascio. Nessun incarico formale sarebbe stato conferito in relazione ai documenti del conto. Quanto al mancato verbale di passaggio di consegne, la difesa ha osservato che l’avvicendamento era seguito a trasferimento dell’agente cessante, senza che fosse stata formalizzata la designazione del subentrante, e che l’assenza del verbale non avrebbe inciso sulla continuità tra le gestioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del rapporto di custodia che fonda l’obbligo di resa del conto. La giurisdizione contabile presuppone che il soggetto chiamato a rendere il conto abbia avuto la disponibilità materiale dei beni e dei valori oggetto della gestione. Dove questa disponibilità difetti, manca il presupposto stesso del giudizio di conto.
La Corte accerta che i documenti menzionati nel conto giudiziale non erano in custodia del consegnatario, ma in uso presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Ufficio Armi, competente al rilascio dei libretti. L’argomento difensivo trova riscontro nella documentazione allegata e nella stessa articolazione degli uffici.
Da ciò discende l’individuazione dei soggetti effettivamente tenuti alla resa del conto: coloro che, nel competente Ufficio, avendo la custodia e il maneggio dei documenti da rilasciare ai richiedenti, erano altresì tenuti alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico e alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale, comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita. Il Collegio richiama sul punto, ex multis, Corte dei conti, Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020 e 516/2019.
La conseguenza è la declaratoria di irricevibilità e non giustiziabilità del conto reso dal consegnatario per la gestione dei libretti. La Corte demanda agli Organi responsabili della Questura il puntuale adempimento degli obblighi di legge, invitandoli ad adottare ogni iniziativa conforme ai canoni di legalità e virtuosità dell’azione amministrativa.
La declaratoria di irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese, come già affermato nella Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024. Il ricorso all’istituto risponde a una logica di coerenza: caduto il presupposto del giudizio, cade anche la sua attitudine a introdurre una statuizione accessoria di condanna.
Nota della Redazione
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