Partecipazioni pulviscolari e controllo analogo congiunto nell’in house (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 47 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di partecipazione societaria da parte di un ente locale, ancorché di valore economico contenuto, è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, senza che la norma contempli soglie quantitative di rilevanza; l’esiguità della quota incide solo sull’intensità dell’onere motivazionale, che si modula secondo criteri di proporzionalità. Il controllo non si esaurisce nella verifica della sostenibilità dell’esborso ma si estende alla coerenza complessiva dell’operazione con i parametri degli artt. 4, 5, 7, 8 e 16 del TUSP e con i principi dell’in house providing. La partecipazione “pulviscolare” non è di per sé ostativa all’affidamento diretto, purché il socio, pur privo di un’influenza paritaria, sia inserito nei meccanismi di controllo congiunto e disponga di strumenti informativi, partecipativi e reattivi adeguati, attivabili indipendentemente dall’entità della quota. L’ampiezza dell’oggetto sociale non costituisce automatica abilitazione all’affidamento di qualsiasi attività, richiedendosi per ciascun conferimento una motivazione specifica e autonoma che dia conto della congruità economica del rapporto.

Il Fatto

Il Comune di Tenno ha deliberato l’acquisizione di n. 1.239 azioni di “Giudicarie Energie Acqua Servizi S.p.A.” (GEAS S.p.A.), società a totale partecipazione pubblica, per un valore complessivo di € 1.499,68, pari allo 0,11% del capitale sociale, direttamente dalla società stessa (azioni proprie in portafoglio). L’operazione, finalizzata all’affidamento in house di attività inerenti al servizio idrico e di ulteriori servizi qualificati come “eventuali”, è stata trasmessa alla Sezione di controllo ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, non essendo ancora perfezionata mediante stipula degli atti privatistici consequenziali.

Il Comune, che gestisce attualmente il servizio idrico in economia, ha già fatto ricorso a GEAS per attività tecniche specialistiche (monitoraggio infrastrutture, Fascicolo integrato acquedotto, Piano interventi 2021-2027, supporto PNRR). In sede istruttoria l’Ente ha fornito chiarimenti e documentazione integrativa, incluso il piano industriale semplificato del 2022 e l’analisi dei dati di bilancio della società aggiornata all’esercizio 2025.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha innanzitutto ricondotto l’atto all’ambito applicativo dell’art. 5 TUSP, rilevando che l’assenza di soglie quantitative non esclude il controllo, ma consente di modularne l’intensità in chiave proporzionale rispetto alla complessità dell’operazione. Quanto ai vincoli finalistici, la partecipazione risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, essendo diretta a stabilizzare un modulo organizzativo coerente con servizi già emersi come necessari nella concreta gestione amministrativa, in particolare nel settore idrico.

Con riferimento ai servizi “eventuali” (videosorveglianza, manutenzione caldaie, parcheggi), la Corte ha precisato che l’ampiezza dell’oggetto sociale di GEAS non costituisce una cornice statutaria che abilita in modo indifferenziato futuri affidamenti: ciascun conferimento richiederà autonoma motivazione circa la riconducibilità del servizio alle finalità istituzionali e la congruità economica dell’offerta, con verifica del principio del razionale impiego delle risorse pubbliche.

Il nucleo centrale della deliberazione riguarda la compatibilità della partecipazione pulviscolare (0,11%) con il requisito del controllo analogo congiunto. La Corte, richiamando i propri precedenti (deliberazione n. 80/2024/PASP e i pareri nn. 70/2023/PAR e 38/2024/PASP) e la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. VII, n. 9542/2023), ha affermato che il controllo congiunto non richiede paritarietà di influenza: la modesta partecipazione non è ostativa se il socio dispone di strumenti informativi, partecipativi e reattivi adeguati. Nel caso di specie, tali strumenti esistono e sono attivabili indipendentemente dalla quota: diritto di intervento e voto in Assemblea su indirizzi programmatici vincolanti, budget e operazioni straordinarie (art. 19 quater Statuto), flussi informativi rafforzati (artt. 19 bis e 19 quinquies), diritto di consultazione dei libri sociali, possibilità di rappresentanza nel Comitato per l’indirizzo e il controllo strategico tramite la Conferenza dei Sindaci.

La Corte ha tuttavia raccomandato che il Comune traduca la cornice statutaria in un controllo effettivo, mediante l’esercizio concreto delle prerogative sociali: partecipazione alle assemblee preceduta da istruttoria, attivazione sistematica dei diritti informativi, coordinamento con gli altri soci di quota minore. È stata inoltre valorizzata la clausola di recesso convenzionale dal singolo affidamento (preavviso sei mesi), quale presidio a tutela dell’ente che consente di sciogliere il rapporto in caso di scostamento dall’interesse pubblico, mentre l’assenza di coordinamento tra recesso convenzionale e recesso societario è compensata dall’obbligo di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 TUSP.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la modesta entità dell’esborso e la solidità economico-finanziaria della società (risultato d’esercizio costantemente positivo nel periodo 2022-2025, ROE e ROI in crescita) hanno indotto la Sezione a valutare positivamente l’operazione, pur segnalando la tendenza alla riduzione dell’indice di liquidità come profilo meritevole di monitoraggio. Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, l’acquisto di azioni proprie a prezzo determinato in funzione del patrimonio netto (€ 1,00 di valore nominale più € 0,210397 di sovrapprezzo) si configura come operazione patrimoniale a condizioni di mercato, senza profili di criticità. La Sezione ha reso pertanto parere positivo, con osservazioni, sulla deliberazione comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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