Cessazione della materia del contendere e spese compensate nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 379 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche ai fini della successiva domanda di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001. Restano tuttavia distinti i procedimenti che conducono all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, perché afferenti a rapporti diversi — di lavoro l’uno, pensionistico l’altro — e affidati a enti differenti. Integra cessazione della materia del contendere il riconoscimento, in corso di causa, del diritto sostanziale dedotto in giudizio. La compensazione delle spese è giustificata quando il ritardo nella definizione della pratica non sia imputabile esclusivamente all’Istituto previdenziale, ma anche all’incompleta trasmissione della documentazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in congedo, ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, con decorrenza dal collocamento in congedo, e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’istanza era stata presentata nel settembre 2019 e, secondo il ricorrente, non era stata esaminata nemmeno dopo la diffida inviata al Comando dell’Arma. La difesa ha invocato il principio di unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, già riconosciuta in sede di equo indennizzo con decreto del 1997, e l’ascrivibilità della patologia alla tabella A, ottava massima. L’INPS ha chiesto il rigetto, sostenendo la non riutilizzabilità delle risultanze medico-legali della CMO ai fini della pensione di privilegio.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla cessazione della materia del contendere. Il Giudice monocratico ricorda che essa ricorre quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Nel caso di specie l’INPS, nelle more del giudizio, ha attribuito al ricorrente la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria vitalizia, con decorrenza dalla data del congedo, e ha pagato i ratei arretrati con accessori di legge. Il provvedimento è stato adottato in conformità al verbale della CMO del marzo 2025, riguardante proprio la pensione privilegiata. Entrambe le parti hanno aderito alla dichiarazione di cessazione.
Il Giudice richiama il principio di unicità dell’accertamento amministrativo di causa di servizio di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, valorizzato dal legislatore e dalla giurisprudenza contabile in un’ottica di semplificazione. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Tale valenza unitaria non elimina però la distinzione tra i procedimenti: quello per l’equo indennizzo e quello per il trattamento pensionistico privilegiato restano separati, afferenti a rapporti diversi e affidati a enti differenti. Su questa base il Giudice esamina la domanda di condanna dell’INPS alle spese, avanzata dal ricorrente in virtù della soccombenza virtuale.
La domanda è respinta. L’INPS aveva correttamente segnalato, già nel settembre 2024, che la documentazione agli atti non era sufficiente a definire la pratica, essendo a carico dell’Amministrazione di appartenenza il completamento dell’iter istruttorio. L’Istituto aveva compulsato l’Arma fin dal novembre 2019, mentre il fascicolo completo è pervenuto solo nel novembre 2024. Non si ravvisano pertanto particolari ritardi imputabili all’INPS. Le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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