L’indebito su pensione di invalidità civile INPS esce dalla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 100 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulle controversie relative all’irripetibilità di un indebito pensionistico formatosi su una pensione di invalidità civile a carico dell’INPS. Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934 e dell’art. 1, comma 2, c.g.c., la giurisdizione contabile richiede pensioni specificamente individuate, a carico totale o parziale dello Stato o di enti designati dalla legge. L’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1993 devolve all’autorità giudiziaria ordinaria le controversie di lavoro e di previdenza, escludendo solo la materia pensionistica già assegnata alla Corte dei conti. In mancanza di una norma attributiva, la cognizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c., con gli effetti della translatio iudicii ex art. 17, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
Gli eredi di una pensionata agiscono davanti alla Sezione giurisdizionale per la Puglia per sentir dichiarare l’illegittimità della richiesta di recupero adottata dall’INPS il 12.10.2023, avente ad oggetto le maggiori somme asseritamente corrisposte in eccesso sulla pensione di invalidità civile della quale la de cuius era titolare. Chiedono, in via consequenziale, l’irripetibilità della somma posta in ripetizione.
L’Istituto resiste eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di provvedimento inerente a un indebito formatosi in materia di invalidità civile, materia devoluta al giudice ordinario; nel merito, deduce l’infondatezza del ricorso e l’insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. La questione giunge così alla decisione in forma semplificata ex art. 167, commi 4 e 5, c.g.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio monocratico affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale, assegnandole carattere prioritario. Il criterio di riparto viene individuato negli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, oggi trasfusi nell’art. 1, comma 2, c.g.c.: perché sussista la giurisdizione contabile occorre una pensione specificamente individuata dalla legge, posta a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti designati.
Tale perimetro, osserva il giudice, non è stato inciso dall’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1993, che ha devoluto al giudice ordinario tutte le controversie attinenti al rapporto di lavoro, comprese quelle previdenziali e assistenziali, ma ha fatto salva la materia pensionistica già assegnata alla Corte dei conti. La norma di trasferimento opera dunque come clausola di chiusura, non come attribuzione residuale al giudice contabile.
Il passaggio decisivo è l’assenza, nel sistema, di una specifica norma che attribuisca alla Corte dei conti la giurisdizione sui trattamenti pensionistici a carico dell’INPS. La pensione in contestazione non inerisce a un rapporto di pubblico impiego, né risulta in tutto o in parte finanziata dallo Stato: difetta quindi il titolo stesso della giurisdizione speciale.
A sostegno della soluzione il Collegio richiama la giurisprudenza contabile in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che riconduce la competenza per materia all’art. 442 c.p.c. (Sez. Giur. Lombardia n. 1985/2002 e n. 1462/2004; Sez. Giur. Veneto n. 19 del 16.02.2016; in sede di appello Sez. III Centrale n. 344 del 2005).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, restando assorbita ogni altra eccezione. Il giudice indica quello ordinario, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio va riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, onde salvaguardare gli effetti sostanziali e processuali (Cass., SS.UU., n. 7446 del 2008; art. 59 della legge n. 69/2009; Corte cost. n. 77 del 2007; Cass., SS.UU., n. 23738 del 2007; art. 17, comma 2, c.g.c.). Le spese sono compensate per la natura meramente processuale della decisione, ex art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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