Conto giudiziale e partecipazioni: valore azzerato e irregolarità senza responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 98 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo alla gestione di azioni da parte dell’agente contabile, il valore della partecipazione è determinato secondo il metodo del patrimonio netto di cui al punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011. Ove il patrimonio netto della società partecipata sia negativo, la partecipazione si azzera e non può essere iscritta con valore di segno negativo. L’indicazione in negativo integra una irregolarità del conto giudiziale. Tale irregolarità non comporta di per sé responsabilità dell’agente contabile, non sussistendo alcun automatismo tra dichiarazione di irregolarità e mancato discarico, in coerenza con l’art. 149, comma 3, c.g.c. La norma tecnica di coordinamento contenuta nel d.m. 18 maggio 2017 non presenta, nei profili applicati, incidenza costituzionale rilevante.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dei titoli azionari per l’anno 2019 di un agente contabile di un Comune. Dall’esame della relazione del magistrato relatore e del conto giudiziale emerge che il valore della partecipazione in una società per azioni, calcolato con il metodo del patrimonio netto, è stato indicato con segno negativo sia al 1° gennaio 2019 sia al 31 dicembre 2019.

La Procura contabile ritiene che tale indicazione non risponda a una corretta applicazione del principio contabile di riferimento, richiamando le ordinanze della Sezione nn. 21 e 22 del 2022. Chiede pertanto dichiararsi l’irregolarità del conto e disporsene la rettifica, con iscrizione della partecipazione a valore zero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il quadro normativo. La fonte applicabile è il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011, come aggiornato dal d.m. 18 maggio 2017, trattandosi di conto redatto nell’annualità 2019. La Corte si sofferma sul dubbio di coerenza dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011 rispetto al regime delle fonti, che non consentirebbe al legislatore delegato il ricorso alla subdelega ai sensi degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.

Tale questione viene però superata. La disposizione del decreto ministeriale applicata nel caso concreto si presta a essere qualificata come mera disposizione di coordinamento tecnico, non posta in difformità rispetto al criterio della legge delega n. 42 del 2009. In una materia ad alto tasso specialistico quale l’armonizzazione contabile, l’esecutivo può apportare aggiustamenti tecnici, come affermato dalla Corte cost., sentt. n. 127/1981 e n. 106/1967. Il Collegio precisa che, ove fosse ravvisabile un’incidenza della fonte amministrativa su ambiti già coperti da disciplina legislativa, il giudice potrebbe valutare diversamente la richiesta di vaglio di costituzionalità.

Nel merito, la Corte ritiene che non risponda a corretta applicazione del principio contabile l’indicazione di un valore negativo quando il patrimonio netto della partecipata è inferiore a zero. Il punto 6.1.3 prevede espressamente che, per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Il conto è pertanto irregolare sotto questo aspetto.

Il Collegio esclude tuttavia la responsabilità dell’agente contabile. Non è stata contestata né provata alcuna ipotesi di ammanco e manca qualsiasi automatismo tra dichiarazione di irregolarità e mancato discarico, principio già affermato con riferimento all’art. 30, comma 2, del R.D. n. 1038/1933 dalla giurisprudenza contabile (Sez. giurisdiz. Molise nn. 38/2012, 42/2015, 66/2017) e compatibile con l’art. 149, comma 3, c.g.c. Un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell’agente, che può essere discaricato (Sez. giurisdiz. Calabria n. 274/2021, Sez. giurisdiz. Marche n. 15/2022). La Corte dichiara quindi l’irregolarità del conto, senza responsabilità dell’agente contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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