Estinzione del processo pensionistico per mancata comparizione delle parti costituite (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 206 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione, quali espressione di un principio generale richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., gli artt. 181 e 309 c.p.c. Ne consegue che, quando alla nuova udienza fissata dal giudice non compaia alcuna delle parti costituite, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. e dell’art. 111 c.g.c. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente alla mancata comparizione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute, né sulle spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Il Fatto

La ricorrente ha depositato ricorso in materia pensionistica, non risultando depositata la prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza alle parti convenute. Il giudice, preso atto della mancata comparizione e dell’omessa prova della notificazione, ha fissato una nuova udienza con espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 c.p.c. e 111 c.g.c.

All’udienza fissata nessuno è comparso per le parti. La questione giunge così alla decisione sulla sorte del processo in caso di contumacia delle parti costituite nel rito pensionistico.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla qualificazione del rito pensionistico dinanzi alla Corte dei conti. Rileva che ad esso possono applicarsi, in quanto espressione di un principio generale desumibile dall’art. 7, comma 2, c.g.c., gli artt. 181 e 309 c.p.c. Il collegamento tra le due disposizioni processuali e la norma di raccordo del codice di giustizia contabile fonda la disciplina della mancata comparizione delle parti costituite.

La Corte richiama a sostegno una linea interpretativa consolidata, indicando i precedenti della sez. II App. n. 517 del 31.12.2019, della sez. Giur. Puglia n. 149 del 9.7.2024 e n. 138 del 18.4.2023, nonché della stessa Sezione con la n. 577 del 19.12.2024. Da tali arresti trae il principio per cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza, la causa va cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto.

Applicando il principio al caso concreto, il giudice osserva che, dopo l’ordinanza con cui era stata fissata la nuova udienza e che risultava ritualmente comunicata al procuratore della parte ricorrente, all’udienza odierna non è nuovamente comparsa alcuna parte. La contumacia delle parti costituite integra pertanto il presupposto della declaratoria di estinzione.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del processo. Quanto alle spese, il giudice applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., non pronunciandosi sulle spese e lasciandole a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla dispone inoltre per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., richiamando la gratuità del giudizio pensionistico. La decisione è assunta in composizione monocratica e definisce il giudizio con declaratoria di estinzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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