Conto giudiziale irregolare per omessa indicazione delle partecipazioni consortili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 23 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il controllo demandato alla Corte dei conti non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma è diretto ad accertare la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati alla gestione dell’agente. I titoli partecipativi, comprese le quote di partecipazione a consorzi, costituiscono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924, dei quali l’agente deve rendere conto non solo quanto alla materiale disponibilità, ma anche quanto alla corretta rappresentazione della consistenza economico-patrimoniale. Il conto giudiziale che ometta di indicare partecipazioni consortili idonee a generare diritti di natura amministrativa e patrimoniale in capo all’ente è irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Il Fatto

Con relazione del magistrato istruttore, il conto giudiziale reso dall’agente contabile, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune per l’esercizio 2020, veniva sottoposto all’esame della Sezione giurisdizionale. Dall’istruttoria emergeva l’omessa indicazione di alcuni organismi partecipati: due consorzi di bacino operanti nel settore ambientale e idrico.

Il Comune, costituitosi, precisava che il conto esponeva le partecipazioni azionarie detenute in due società, con indicazione della consistenza e del valore, e riconosceva che non risultavano indicate le partecipazioni consortili. L’ente giustificava tale scelta con un orientamento volto a includere nel conto i soli titoli azionari, che esso stesso riconosceva difforme rispetto ai più recenti arresti giurisprudenziali, rimettendosi alle valutazioni della Corte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione tipica del giudizio di conto, delineata dagli artt. 139 e ss. del codice della giustizia contabile. Tale giudizio non si limita alla verifica documentale, ma tende ad accertare la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione dei beni affidati alla gestione dell’agente. La precisazione assume rilievo particolare quando oggetto del conto siano partecipazioni societarie e consortili, il cui valore può subire variazioni significative nel corso dell’esercizio e la cui gestione implica l’esercizio di diritti a tutela del valore della partecipazione.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui i titoli partecipativi sono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924 e l’agente è tenuto a rendere conto della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale, non potendosi limitare a indicazioni formali o nominalistiche (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sentenza n. 127/2020). Il Collegio dichiara di condividere tale indirizzo, coerente con i più recenti orientamenti della stessa Sezione (sentenze nn. 104, 110, 112 e 113/2025).

Dall’istruttoria è emerso che l’agente non ha indicato alcune partecipazioni sussistenti nel 2020, dalle quali discendevano per il Comune diritti di natura amministrativa e patrimoniale. In particolare, è stata rilevata l’omessa indicazione della partecipazione a un consiglio di bacino, ente cui l’art. 4 della legge regionale Veneto n. 52 del 2012 attribuisce funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; l’adesione comporta diritti di rappresentanza e partecipazione agli organi e obblighi finanziari proporzionati alle quote. Parimenti non risultava indicata la partecipazione a un consiglio di bacino che pianifica e controlla, in base al d.P.R. n. 152/2006, il sistema idrico integrato di un bacino comprendente numerosi comuni.

Tali omissioni incidono sulla completezza e attendibilità del conto, poiché la rappresentazione delle partecipazioni risulta parziale e distonica rispetto alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’ente (Corte dei conti, Sez. Toscana, n. 127/2020; Sez. giur. Veneto, n. 113/2025). Il Collegio rileva inoltre che l’esame è stato condotto su dati e informazioni pubblicamente disponibili, in mancanza di una rappresentazione completa nel conto, restando demandata all’ente la valutazione circa l’esistenza e la corretta qualificazione di ulteriori partecipazioni, il raccordo con le scritture patrimoniali e l’effettivo svolgimento delle verifiche dell’organo di revisione di cui all’art. 139 c.g.c.

In conclusione, la parziale rappresentazione delle partecipazioni è idonea a compromettere la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile della gestione; il conto giudiziale deve pertanto essere dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, del codice di giustizia contabile. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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