Nessun danno erariale per la proroga del servizio mensa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 200 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, il dirigente di un’unità operativa aziendale sanitaria preposta all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica non risponde delle proroghe contrattuali che non siano a lui riferibili, ma solo delle condotte concretamente esigibili nel periodo di incarico. La mancata riduzione del cinque per cento del corrispettivo, prevista dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, integra una facoltà e non un obbligo del committente pubblico, sicché non configura di per sé un danno erariale in re ipsa. Il giudice contabile non può sindacare nel merito le scelte discrezionali dell’amministrazione, quando la condotta del dirigente sia conforme al quadro normativo e alle indicazioni del soggetto aggregatore competente.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha convenuto in giudizio la dirigente dell’unità operativa provveditorato, economato e gestione logistica di una azienda sanitaria provinciale, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale di ottocentoventiduemiladuecentoventidue euro. La contestazione riguardava il mantenimento del contratto di affidamento del servizio mensa ai degenti alla medesima ditta, protrattosi senza soluzione di continuità per quindici anni, in violazione delle regole di concorrenza, e la mancata applicazione della riduzione del cinque per cento sul corrispettivo.

Il danno era circoscritto all’ultimo quinquennio e articolato in due voci: la mancata riduzione ex lege e gli incrementi annuali riconosciuti per la revisione periodica dei prezzi. La convenuta si è costituita eccependo la carenza di legittimazione passiva per assenza di nesso causale, l’impossibilità per l’azienda di procedere in autonomia, l’insussistenza del danno e dell’elemento psicologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. La contestazione non riguardava la riferibilità formale delle delibere autorizzative, bensì l’aver mantenuto in essere il contratto con condotta prevalentemente omissiva. Poiché la convenuta rivestiva il ruolo di dirigente dell’unità competente all’espletamento delle gare, sussiste piena legittimazione a contraddire.

Nel merito la domanda è stata rigettata. Per il periodo gennaio 2017 – luglio 2019, la Corte ha accertato che l’azienda non poteva indire autonomamente la gara sopra soglia comunitaria, dovendo ricorrere alla Stazione Unica Appaltante regionale. Questa aveva già avviato una procedura competitiva nel 2013, annullata in autotutela nel 2016, seguita da contenziosi definiti nel 2018. La convenuta ha documentato il proprio contributo all’istruttoria prodromica: la trasmissione dei fabbisogni, del capitolato tecnico e la partecipazione alle riunioni di coordinamento. Nessuna omissione è dunque configurabile, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo.

Quanto al periodo settembre 2020 – aprile 2022, l’entrata in vigore dell’art. 6 del d.l. n. 35/2019 ha sospeso d’ufficio l’attività istruttoria, imponendo il ricorso alla Consip ovvero, previa convenzione, alla centrale di committenza regionale. La necessità di avviare ex novo la procedura ha giustificato la proroga, come attestato dalla nota del dirigente reggente del luglio 2019.

Sulla contestazione relativa al contratto-ponte, il Collegio ha ritenuto che la sua attivazione sarebbe stata contraria alla linea della direzione aziendale e priva di comprovato risparmio. Poiché il contratto-ponte avrebbe dovuto contenere la clausola di risoluzione anticipata, l’affidatario avrebbe caricato i costi di avviamento sul primo anno, difficilmente praticando un prezzo inferiore. L’attore, del resto, non ha quantificato il risparmio ipotetico.

Infine, sulla mancata riduzione del cinque per cento, la Corte ha aderito all’orientamento secondo cui l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 conferisce una facoltà e non un obbligo. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2017, il Collegio ha escluso che il danno erariale possa considerarsi in re ipsa per il solo mancato taglio di spesa, aggiungendo che l’attore non ha provato il risparmio che si sarebbe conseguito. La domanda è stata rigettata, con liquidazione delle spese di difesa in favore della convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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