Conto giudiziale non parificato nel rispetto del principio di alterità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 54 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto instaurato ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, per i conti compilati d’ufficio perché non depositati al termine della gestione, il collegio non può pronunciare il discarico dell’agente contabile quando non sia stata accertata l’oggettiva consistenza del carico a lui intestato. Parimenti preclude il discarico la violazione del principio di alterità tra il soggetto che ha compilato e sottoscritto il conto e il soggetto che lo ha parificato, principio posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali. In presenza di tali carenze va dichiarato il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al giudice designato come relatore ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., affinché accerti il carico e acquisisca un conto correttamente parificato.
Il Fatto
Il responsabile del servizio finanziario di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo alle imposte di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2018. Il conto è stato compilato d’ufficio e depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile, in conseguenza dell’inottemperanza dell’agente contabile incaricato.
Il magistrato relatore ha chiesto l’iscrizione a ruolo. Dalla relazione è emerso che il Comune non dispone dei dati sulle presenze nella struttura, che il conto non è firmato dall’agente contabile, che nessuna somma risulta riscossa o versata e che vi è coincidenza tra chi ha compilato e chi ha parificato il conto. La Procura contabile regionale ha chiesto un provvedimento interlocutorio o la restituzione degli atti per accertare l’effettiva consistenza del carico. Né l’agente contabile né l’Amministrazione hanno depositato memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto processuale del giudizio. L’udienza è stata fissata sulla base dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., che la impone per i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati. In tale ipotesi il giudizio di conto costituisce procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia gravato da obbligazioni di restituzione.
Nel caso concreto, come evidenziato dalla Procura contabile, non è stata accertata l’oggettiva consistenza del carico intestato all’agente contabile. Tale circostanza, osserva la Corte, preclude con ogni evidenza la possibilità di pronunciare il discarico: senza la determinazione del carico non è possibile stabilire se e in che misura l’agente sia tenuto alla restituzione.
La Corte rileva inoltre la coincidenza tra il soggetto che ha compilato e sottoscritto il conto e il soggetto che ha proceduto a parificarlo. Ne deriva la violazione del principio di alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali. Lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, in posizione di indipendenza, così da consentire all’amministrazione di contestarne le risultanze. Sul punto la Corte richiama le proprie sentenze n. 99, 100 e 101 del 2023 della Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna.
Da tali rilievi discende l’impossibilità di disporre il discarico dell’agente contabile e la conseguente declaratoria di non luogo a provvedere. Gli atti vengono restituiti al giudice designato come relatore sui conti del Comune per il prosieguo dell’attività istruttoria, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., affinché sia accertato il carico dell’agente e il conto sia parificato nel rispetto del principio di alterità. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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