Responsabilità sanzionatoria partecipate: colpa grave valutata in concreto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 67 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie sanzionatoria ex art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016, in tema di omessa revisione periodica delle partecipazioni societarie degli enti locali, è illecito di pericolo che non richiede la prova del danno erariale, ma non può prescindere dal principio di personalità e dalla colpa grave, dovendosi escludere ogni forma di responsabilità formale. Spetta all’Attore pubblico allegare e provare l’omissione e la colpa grave, mentre l’incolpato può dimostrare elementi idonei a degradare l’elemento psicologico in colpa lieve. Ai fini della individuazione dei soggetti responsabili deve aversi riguardo al quadro delle competenze funzionali disattese, scaturente dall’integrazione tra norme statali e fonti locali. La valutazione della colpa grave va operata in concreto, avuto riguardo all’esigibilità della condotta, in presenza o meno di indici di squilibrio economico-patrimoniale. Nel rito speciale ex art. 133 c.g.c. non è richiesto l’invito a dedurre di cui all’art. 67 c.g.c., restando salvaguardato il diritto di difesa.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana ha convenuto in giudizio due soggetti, rispettivamente responsabile del controllo sulle partecipate e sindaco di un Comune, chiedendo l’irrogazione a ciascuno della sanzione pecuniaria di euro 5.000,00, minimo edittale previsto dall’art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016, per non aver tempestivamente proceduto alla ricognizione e revisione ordinaria delle partecipazioni comunali al 31.12.2019 e al 31.12.2020. L’azione muoveva dalla deliberazione con cui la locale Sezione regionale di controllo aveva stigmatizzato la tardiva adozione dei provvedimenti consiliari di revisione periodica, intervenuta con ritardo di circa sei mesi per entrambe le annualità.

Il Giudice monocratico, con decreto, rigettava la domanda per insussistenza della gravità della condotta. La Sezione giurisdizionale, in sede di opposizione, respingeva l’impugnazione della Procura con sentenza n. 487/2023. Avverso tale decisione la Procura ha proposto appello principale, mentre il sindaco ha proposto appello incidentale, riproponendo anche questioni di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Riuniti gli appelli ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., la Sezione scrutinava in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’azione per mancata emissione dell’invito a dedurre. L’eccezione è stata respinta: la fattispecie rientra nel rito speciale ex art. 133 c.g.c., avulso dalle disposizioni dettate per il rito ordinario. L’art. 67, comma 1, c.g.c. fa riferimento all’atto di citazione in giudizio e non al ricorso con cui si introduce il rito sanzionatorio. Il Collegio ha escluso che il rito offra minori garanzie, valorizzando la cognizione piena dinanzi al giudice monocratico, i termini a difesa equivalenti a quelli ordinari e i poteri istruttori officiosi. Manifestamente infondate, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale prospettate per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Nel merito, la Corte ha inquadrato la disciplina del T.U.S.P. in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, sottolineando la finalità di riduzione della spesa pubblica e di efficiente gestione. L’art. 20, comma 7, con un’evidente anticipazione della soglia di punibilità, configura un illecito di pericolo che prescinde dal danno erariale, autonomamente risarcibile in virtù della clausola di riserva.

Tuttavia, la Sezione ha ribadito che anche alla responsabilità sanzionatoria si applica l’art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994, richiamando gli approdi delle Sezioni riunite n. 12/2007/QM, n. 12/2011/QM e n. 26/2019/QM. La responsabilità deve essere necessariamente personale e limitata ai fatti commessi con condotta quantomeno gravemente colposa. Diversamente opinando si darebbe luogo a una responsabilità di tipo formale, bandita dall’ordinamento a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 72/1983. All’Attore pubblico spetta provare l’omissione e la colpa grave; al presunto responsabile provare elementi idonei a degradare l’elemento psicologico.

Quanto all’individuazione dei soggetti responsabili, la formulazione onnicomprensiva della norma richiama una pluralità di organi, politici e tecnici, coinvolti nel procedimento di revisione periodica. Il principio di personalità impone di valutare il complesso quadro delle competenze funzionali disattese, scaturente dall’integrazione tra Tuel, Statuto e regolamento comunale, con un assetto “a geometria variabile” rispettoso dell’autonomia normativa dell’ente locale.

Nel caso concreto, l’appello principale è stato giudicato infondato. La Sezione ha escluso profili di contraddittorietà nella motivazione impugnata, rilevando che non emergevano indici esteriori di squilibrio economico-patrimoniale tali da rendere esigibile un innalzamento della soglia di attenzione. Quanto alla responsabile del controllo, la condotta è risultata proattiva, avendo ella più volte sollecitato le società inerti e reperito aliunde i dati necessari, in assenza di strumenti per ottenerli coattivamente. Quanto al sindaco, è stato valorizzato il sistema di corporate governance messo a punto con i decreti sindacali n. 52/2018 e n. 54/2018, che avevano istituito la struttura interna preposta al controllo, rendendo non rimproverabile il mancato esercizio personale di prerogative rientranti nella sfera amministrativa. Respinto l’appello principale e il primo motivo di quello incidentale, la Corte ha confermato le statuizioni di assoluzione e liquidato le spese di difesa a carico dell’Amministrazione di appartenenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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