Il conto giudiziale comprende ogni riscossione, anche in moneta elettronica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 261 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’espressione “maneggio di denaro” va intesa nel senso più ampio di disponibilità di denaro, comprensiva di tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, qualunque sia la modalità di incasso e anche quando la riscossione sia effettuata da subagenti. Il conto giudiziale deve pertanto essere ostensivo della totalità delle attività di riscossione, comprese quelle effettuate mediante POS, PagoPA, conto corrente postale o bonifico. È improcedibile il conto che rappresenti le sole riscossioni in contanti e non alleghi i sub-conti degli agenti secondari, dovendo l’agente contabile principale rendere il conto per la totalità delle entrate.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera affida a un’agente contabile la riscossione dei ticket per prestazioni sanitarie e dell’attività libero professionale per l’esercizio finanziario 2018. Il conto giudiziale viene depositato, ma il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, ne rileva il carattere non rappresentativo della complessiva gestione e ne chiede la declaratoria di improcedibilità.
Dopo un primo rinvio per rinnovazione della notifica della relazione e del documento di fabbisogno, l’agente si costituisce rappresentando la regolarità della gestione e chiedendo il discarico. Il Pubblico Ministero conclude per l’improcedibilità del conto e per la trasmissione degli atti alla Procura regionale ai fini del giudizio per resa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare e assorbente la questione della procedibilità del conto. Il conto rappresenta la sola quota delle riscossioni pagate in contanti dagli utenti e non anche quelle corrisposte con strumenti alternativi al contante. Il conto dichiara di conteggiare le operazioni in contanti, bancomat e carta di credito, ma espone come riscosso il solo importo in denaro contante.
La Corte ricostruisce il dibattito giurisprudenziale contabile sulla portata dell’espressione “maneggio di denaro”, richiamando le Sezioni giurisdizionali Calabria nn. 58/2023 e 61/2023 in materia di PagoPA, la n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico, la Sez. Giur. Toscana n. 285/2017 e la Sez. Giur. Sardegna n. 294/2018, giungendo alla conclusione che debbono essere incluse nel conto tutte le entrate comunque riscosse.
Il Collegio aderisce a tale impostazione e ritiene che “maneggio di denaro” vada inteso nel senso più ampio, comprensivo di tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avvenga tramite subagenti contabili o con modalità diverse dal contante. In caso contrario, tutte le gestioni dematerializzate di denaro pubblico resterebbero non giustiziabili in sede di giudizio di conto. La crescente diffusione degli strumenti di pagamento elettronici impone di conformare a tale realtà anche il giudizio di conto, altrimenti resterebbe eluso l’art. 610 del Regolamento n. 827/1924, che impone a tutti gli agenti contabili di rendere ogni anno il conto giudiziale della loro gestione.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il conto non allega i sub-conti degli agenti secondari, richiesti dall’art. 192 R.D. n. 827/1924, e rappresenta in modo incompleto la gestione, esponendo il solo denaro contante sul versante delle riscossioni. In mancanza di una rappresentazione contabile dei pagamenti in moneta elettronica, l’interprete sarebbe costretto a un mero atto di fede su una gestione rappresentata solo in parte. Il conto è dunque improcedibile.
Da ciò deriva l’onere di ripresentazione del conto nella sua interezza, con chiara rappresentazione delle operazioni in moneta elettronica. In difetto, l’agente resterà esposto al giudizio per resa ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c. o alla compilazione d’ufficio del conto a proprie spese. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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