Successione nella gestione contabile e violazione dell’art. 612 R.D. n. 827/1924 (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 199 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di successione di più agenti contabili nella titolarità della gestione di un medesimo ufficio nel corso dell’esercizio, ciascuno di essi è tenuto a rendere separatamente il conto giudiziale per il solo periodo della propria gestione, ai sensi dell’art. 612 del R.D. n. 827/1924. L’agente contabile che assume la gestione in via sostitutiva, ancorché per supplenza o reggenza dell’ufficio, risponde personalmente della propria gestione. L’omissione della ricognizione di cassa e delle operazioni di consegna all’atto dell’assunzione dell’incarico non ha carattere meramente formale, ma è finalizzata a delimitare le rispettive responsabilità, evitando la confusione delle gestioni da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale degli agenti per eventuali ammanchi.
Il Fatto
L’agente contabile, nominata Direttore reggente di un Ufficio Territoriale del Ministero della Salute, rendeva un unico conto giudiziale per l’intero esercizio 2020, comprendente sia la gestione antecedente alla sua nomina — riferibile all’agente titolare assente per malattia — sia quella successiva. L’Amministrazione non aveva redatto alcun verbale di passaggio delle consegne tra i due agenti, né era stata depositata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.. Il Magistrato istruttore rilevava l’irregolarità e chiedeva l’iscrizione a ruolo del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva che il conto depositato confluiva due distinte gestioni, in violazione dell’art. 612, primo comma, del R.D. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale e sono tenuti a rendere il conto solo per il periodo in cui sono stati in carica. La circostanza che l’agente avesse svolto l’incarico in via sostitutiva dell’agente titolare, assente per motivi di salute, non vale a superare l’irregolarità, atteso che nel provvedimento di nomina della titolare non era prevista la nomina di un sostituto, né risulta che l’individuazione fosse avvenuta ai sensi del terzo comma dell’art. 612 cit., che avrebbe richiesto l’affidamento del servizio sotto la responsabilità dell’agente medesimo. La qualifica di agente contabile era stata invece assunta per effetto della nomina a Direttore reggente, con conseguente successione nella gestione e obbligo di rendicontazione separata per ciascun periodo.
Il Collegio evidenzia inoltre come all’atto dell’assunzione dell’incarico avrebbe dovuto farsi luogo agli adempimenti previsti dall’art. 182 del R.D. n. 827/1924, ovvero alla ricognizione delle casse e delle contabilità in contraddittorio con l’agente cessante. Tale adempimento, richiamando il consolidato orientamento della Sezione (sent. n. 86/2015), non ha carattere meramente formale: è finalizzato ad evitare la confusione delle gestioni, da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale di entrambi gli agenti per eventuali ammanchi. L’impossibilità materiale di redigere il verbale in contraddittorio, per l’assenza per malattia della titolare, non escludeva comunque l’interesse dell’Amministrazione a provvedere a una ricognizione dello stato di fatto delle consistenze, anche al fine di compilare d’ufficio il conto ai sensi dell’art. 614, comma 1, lett. b) del R.D. n. 827/1924.
La Corte esclude che il conto possa qualificarsi come conto riassuntivo ai sensi dell’art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., poiché tale documento è predisposto a cura dell’Amministrazione e dovrebbe comunque essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione, consentendo di individuare le singole gestioni con i relativi conti allegati. Nel caso in esame, invece, il conto non consente tale distinzione. La mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. non è addebitabile all’agente contabile ma all’Amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento. Il conto è pertanto dichiarato irregolare con diniego di discarico per l’agente, senza pronuncia sulle spese in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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