Inammissibile ricorso per contraddittorietà tra annullamento lex specialis e subentro appalto (TAR Lazio n. 3273 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso nel quale il ricorrente chieda, con il ricorso introduttivo, l’annullamento integrale degli atti di gara, ivi compresa la lex specialis, e con i motivi aggiunti pretenda invece l’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato. Le due domande sono antitetiche e contraddittorie, perché il subentro presuppone l’applicazione del bando di cui si chiede l’annullamento. La contraddittorietà del petitum impedisce di individuare il bene della vita concretamente preteso e rende il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società impugna davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione di una procedura aperta indetta da una società affidataria del servizio di trasporto pubblico per il Global Service di igiene ambientale di parco mezzi e impianti — Lotto 2. Con il ricorso introduttivo chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, dei verbali della Commissione di gara e, per quanto occorra, della deliberazione di indizione, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale e del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice. Con motivi aggiunti chiede invece l’annullamento degli stessi atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione in proprio favore e sottoscrizione del relativo contratto.

Si costituiscono in giudizio la stazione appaltante e due operatori economici controinteressati. Il Collegio, all’esito dell’udienza pubblica, rileva d’ufficio un profilo di inammissibilità e lo sottopone alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da una premessa di economia processuale: censure omologhe a quelle del ricorso introduttivo sono già state ritenute immeritevoli di accoglimento con una precedente sentenza della stessa Sezione, pubblicata il 31 dicembre 2025. Ciò nonostante, la definizione nel merito è preclusa da un ostacolo di ordine processuale.

Il ricorso introduttivo domanda l’annullamento di tutti gli atti impugnati, incluso il bando di gara, e coerentemente omette la richiesta di risarcimento in forma specifica o di subentro nel contratto, sul presupposto dell’illegittimità dell’intera disciplina di gara. I motivi aggiunti, al contrario, chiedono al giudice di disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato.

La richiesta di annullamento della lex specialis è, per il Collegio, antitetica rispetto alla pretesa di conseguire l’aggiudicazione proprio in esito all’applicazione del bando di cui si è chiesto in primo luogo l’annullamento. Non è così profilato in modo chiaro il bene della vita cui aspira il ricorrente: resta indeciso se la tutela invocata sia quella strumentale alla riedizione della gara o quella finale all’aggiudicazione.

I dubbi di inammissibilità, prospettati dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., non sono stati fugati dalla memoria di chiarimenti: la parte si è limitata a un riferimento non pertinente alla domanda subordinata di risarcimento per equivalente, rinunciandovi, senza sciogliere la contraddizione tra la domanda principale e quella formulata con i motivi aggiunti.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per contraddittorietà delle domande. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, anche in ragione della definizione in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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