Nessun accesso alla comunicazione di reato atto strumentale alla polizia giudiziaria (TAR Lazio n. 3274 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione della notizia di reato, trasmessa dall’amministrazione procedente all’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, costituisce atto strettamente strumentale alle indagini e rientra tra i dati che il Governo può sottrarre all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. c), della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esclusione è ribadita dall’art. 3, comma 1, lett. f), del d.m. Interno 16 marzo 2022, per effetto del rinvio operato dall’art. 10 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Ad avviso del giudice amministrativo, la relazione disciplinata dall’art. 347 c.p.p. è avvinta all’attività investigativa da un nesso di strumentalità che ne impedisce l’ostensione in via documentale; l’eventuale accesso può avvenire soltanto nelle forme e alle condizioni previste dall’art. 116 c.p.p.

Il Fatto

Il ricorrente, già ispettore capo della Polizia di Stato, aveva proceduto nel settembre 2015 al sequestro di un bastone estensibile non omologato, in violazione dell’art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il pubblico ministero non aveva convalidato il sequestro, ritenendo la condotta legittima. All’esito di un procedimento disciplinare, il ricorrente era stato destituito dal servizio; la legittimità del provvedimento era stata confermata in primo grado e in appello dinanzi al giudice amministrativo.

Nel giugno 2025 il ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Interno l’accesso alla comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla Questura alla Procura, ritenendola utile a una possibile riapertura del procedimento disciplinare ex art. 26 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. L’amministrazione ha negato l’ostensione con nota del luglio 2025, per carenza di interesse diretto, concreto e attuale. Il ricorrente ha impugnato il diniego ex art. 116 c.p.a.; il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in rito l’eccezione di inammissibilità. Nonostante alcune imprecisioni formali, il ricorrente ha inteso contestare il diniego espresso opposto dal Ministero e ha correttamente utilizzato il rito di cui all’art. 116 c.p.a., che è diretto tanto contro le determinazioni quanto contro il silenzio sulle istanze di accesso e consente un sindacato sul rapporto.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il Collegio richiama l’art. 24, comma 6, lett. c), della legge n. 241/1990, che annovera tra i dati sottraibili all’accesso quelli relativi alle azioni strettamente strumentali all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini. Tra tali atti rientrano evidentemente le comunicazioni delle notizie di reato effettuate all’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

Il documento richiesto è la relazione con cui sono trasmessi gli elementi di conoscenza utili all’autorità giudiziaria per formulare l’addebito penale. Si tratta di un atto di polizia giudiziaria, sussumibile nello schema disciplinato dall’art. 347 c.p.p. e avvinto alle indagini dal nesso di strumentalità che le disposizioni sull’accesso valorizzano ai fini dell’esclusione.

Ne consegue che l’eventuale ostensione può avvenire solo nelle forme e alle condizioni dell’art. 116 c.p.p.. Il Collegio osserva inoltre, in via incidentale, i dubbi sull’utilità dell’accesso a documentazione molto risalente, verosimilmente già valutata nelle diverse sedi penali e amministrative. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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