Cessazione della materia del contendere per riavvio del procedimento di nulla osta al lavoro dopo l’istanza di autotutela (TAR Puglia n. 839 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato e la conseguente archiviazione del procedimento può essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso e l’istanza di autotutela, riavvii il procedimento e conceda all’interessato di completare gli adempimenti omessi per causa a lui non imputabile. La cessazione della materia del contendere consegue al venir meno dell’interesse alla decisione, per effetto dell’intervento satisfattivo dell’Amministrazione che rimuove l’atto lesivo. In tale evenienza le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del comportamento collaborativo dell’Amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la comunicazione con cui la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rifiutato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/98, per decorrenza dei termini, disponendo l’archiviazione del procedimento. Veniva impugnato altresì il provvedimento di rigetto della domanda di visto d’ingresso, adottato dall’Ambasciata italiana poiché il nulla osta non era più disponibile nel sistema.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, a seguito dell’istanza di autotutela e della proposizione del ricorso, lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva riesaminato la pratica alla luce dei rilievi formulati, in conformità a quanto disposto anche dall’ordinanza cautelare della Sezione, adottata in assenza dell’indicazione dell’avvenuto avvio del procedimento in autotutela.
Il procedimento, precedentemente archiviato, è stato riavviato, concedendo ai ricorrenti di procedere agli adempimenti omessi per causa a loro non imputabile. All’udienza camerale, la parte ricorrente, con l’adesione dell’Amministrazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio, ritenuto che nulla ostasse alla pronuncia in rito richiesta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione del comportamento collaborativo prestato dall’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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