Transazione con il fallimento: la perdita sul credito è deducibile se giustificata da fatti oggettivi (Cass. civ. Sez. V n. 2781 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre l’eventuale perdita che ne deriva, rimanendo riservata al giudice la valutazione dei presupposti di deducibilità, la quale deve fondarsi sulla considerazione di fatti oggettivi, tali da rendere ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per un importo inferiore al credito originario, e sempre che la stessa perdita risulti documentata in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall’art. 101, comma 5, del TUIR. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la legittimità della deduzione – da parte della società contribuente, locatrice di un immobile ad una società successivamente fallita – della perdita derivante da una transazione intervenuta con il curatore, che prevedeva, oltre alla risoluzione consensuale del contratto di locazione e alla rinuncia a tutti i canoni pregressi da parte della creditrice, l’obbligo per quest’ultima di pagare al fallimento l’importo portato in deduzione, da qualificare come contropartita per l’abbandono delle domande giudiziali della curatela). (Rv. 678025-01)
Il Fatto
Una società immobiliare aveva ricevuto da un’altra società un finanziamento per l’acquisto di un immobile, poi concesso in locazione alla finanziatrice. La conduttrice era divenuta morosa ed era fallita; il curatore aveva proposto revocatoria fallimentare contro la locazione e il finanziamento. Con una transazione, in cambio dell’abbandono dei giudizi, la contribuente si era obbligata a pagare al fallimento 1.300.000 euro, con risoluzione della locazione e rinuncia ai canoni pregressi.
La società aveva emesso una nota di credito per i canoni non pagati e aveva dedotto una parte della somma dovuta al fallimento, qualificata dalle parti come “penale”. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato entrambe le operazioni per l’anno 2005: la nota di credito era tardiva e la somma dedotta era una penale. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società e la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, che ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di firma digitale: secondo Cass. Sez. Un. n. 6477/2024 il vizio è sanabile quando la paternità dell’atto si desume da elementi qualificanti, come la notifica dalla PEC dell’Avvocatura dello Stato.
Il primo motivo, relativo all’IVA, è fondato nei termini indicati. L’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 esclude la nota di variazione dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile se l’evento dipende da un sopravvenuto accordo fra le parti: una cornice temporale stringente (Cass. n. 20445/2011; n. 25987/2014) che serve a evitare elusioni. Il giudice del rinvio dovrà accertare quali canoni maturati tra aprile 2003 e dicembre 2004 rientrino nell’anno calcolato dalla data della transazione (luglio 2005) e verificare gli ulteriori presupposti: operazione reale, causa di scioglimento del contratto, identità delle parti, regolare registrazione.
Il secondo motivo, sulle imposte dirette, è infondato. La Corte non condivide la qualificazione di penale contrattuale usata da entrambe le parti: non si tratta di una clausola ex art. 1382 c.c. che liquida in anticipo il danno da inadempimento, ma di una somma pattuita nella transazione come contropartita per l’abbandono delle domande di revocatoria fallimentare. Rileva invece il principio, già affermato per le somme versate dalle banche ai clienti per definire contenziosi (Cass. n. 7722/2025), secondo cui i costi sostenuti per chiudere una lite attinente all’attività d’impresa sono deducibili, purché le scelte imprenditoriali non siano contra ius. La sentenza impugnata aveva valutato le ragioni economiche della transazione: solo con la vendita dell’immobile la società poteva estinguere i debiti verso la conduttrice fallita, che aveva così pagato i lavoratori, i quali avevano rinunciato al sequestro. La valutazione del giudice si fonda quindi su fatti oggettivi che rendono ragionevole la scelta di transigere, con perdita documentata ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR.
La sentenza è cassata limitatamente al profilo IVA, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Nota della Redazione
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